Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre 2022 (in allegato), ha individuato con esattezza i limiti e le condizioni di operatività della causa di esclusione dalle gare di appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Si tratta di un'esplicazione dell'art. 80, comma 4, quinto periodo del D.lgs. n.50/2016 (cd. Codice degli Appalti), articolo il quale prevede una facoltà di esclusione in capo alle stazioni appaltanti a conoscenza e capaci di dimostrare "gravi violazioni non definitivamente accertate" compiute dall'operatore economico.
La nuova Delibera ministeriale chiarisce due aspetti:
In presenza di tali precise fattispecie, adeguatamente dimostrate, la stazione appaltante ha piena facoltà di escludere l'operatore economico dalla procedura di appalto.
Ricordiamo per completezza che invece, in presenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali", l'esclusione dalla procedura di appalto diviene obbligatoria e non più legata alla facoltà della stazione appaltante interessata.