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News - 20/10/2022

Appalti - Chiarimenti sulle condizioni di operatività delle cause di esclusione

Un Decreto del MEF individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalle gare di appalto su facoltà delle stazioni appaltanti

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.239 del 12 ottobre 2022 (in allegato), ha individuato con esattezza i limiti e le condizioni di operatività della causa di  esclusione dalle gare di appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

 

Si tratta di un'esplicazione dell'art. 80, comma 4, quinto periodo del D.lgs. n.50/2016 (cd. Codice degli Appalti), articolo il quale prevede una facoltà di esclusione in capo alle stazioni appaltanti a conoscenza e capaci di dimostrare "gravi violazioni non definitivamente accertate" compiute dall'operatore economico.

 

La nuova Delibera ministeriale chiarisce due aspetti:

  • Per "grave violazione" si intende l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Non rilevano in alcun caso le violazioni fiscali di importo inferiore a 15.000 euro.

 

  • Si intendono "non definitivamente accertate" le violazioni fiscali per le quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e in cui l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Non si deve a riguardo tenere conto delle violazioni ad obblighi di pagamento per i quali il contribuente abbia già ottenuto una sentenza favorevole. 

In presenza di tali precise fattispecie, adeguatamente dimostrate, la stazione appaltante ha piena facoltà di escludere l'operatore economico dalla procedura di appalto.

 

Ricordiamo per completezza che invece, in presenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali", l'esclusione dalla procedura di appalto diviene obbligatoria e non più legata alla facoltà della stazione appaltante interessata.

 

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