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News - 04/11/2022

Autobus ad elevata sostenibilità – Modalità erogazione degli incentivi

Gli incentivi sono ammissibili se avviati dopo il 20/10/2022

È stato pubblicato il decreto che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare il rinnovamento del parco autobus, attraverso l’acquisizione avvenuta in Italia, anche tramite locazione finanziaria o patto di riservato dominio, di autobus M2 ed M3 di classe III o B (di seguito «autobus») nuovi di fabbrica ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l’arco temporale 2020/2022, al netto di quanto dovuto, entro il limite del 1,5%, alla società Consap S.p.a. nella sua qualità di soggetto gestore.

Gli incentivi sono concedibili esclusivamente se gli stessi investimenti siano avviati dopo il 20/10/2022.

Il proprietario, o se del caso l’utilizzatore, dell’autobus acquisito non può essere sostituito da altro soggetto giuridico entro il 31 dicembre 2026.

La continuità aziendale, che non implica sostituzione di soggettività giuridica, si ha nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti di rami di azienda e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Modalità di funzionamento

Gli incentivi sono prenotati tramite la piattaforma del soggetto gestore www.autobusaltasostenibilita.it a favore di un’impresa con la presentazione di domanda degli stessi, anche cumulativa per più autobus, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Investimenti ammissibili e importi dei contributi

Il fondo è così ripartito:

a) 20.000.000 euro per autobus M2 ed M3 di classe B, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:

1) elettrica ( full electric ), per un incentivo pari a euro 50.000;

2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a euro 40.000;

3) CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a euro 30.000;

b) 5.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione:

1) elettrica ( full electric ), per un incentivo pari a euro 70.000;

2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a euro 60.000;

3) CNG e LNG, per un incentivo pari a euro 50.000;

c) 5.000.000 euro per autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore:

1) M2 di classe B con un incentivo pari 20.000;

2) M3 di classe B con un incentivo pari euro 30.000;

d) 20.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore con un incentivo pari ad euro 40.000.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un autobus, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, viene riconosciuto un aumento dell’incentivo pari ad euro 5.000 qualora quest’ultimo, a pena di inammissibilità, sia stato in disponibilità per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto.

Cumulabilità degli aiuti

Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (« de minimis ») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, il soggetto gestore si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

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