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News - 09/11/2022

Energia-Gasivori: al via le agevolazioni con la pubblicazione della Delibera ARERA 541/22

Disposizioni attuative per le agevolazioni alle aziende cosiddette "gasivore" con metodiche analoghe a quelle previste per le imprese "energivore"

In riferimento al Decreto del MiTE n. 541 del 21/12/21, che ha introdotto con metodiche analoghe a quello sulle agevolazioni per le imprese "energivore" un sistema di abbattimento degli oneri di sistema applicati a determinati consumi di gas di aziende individuate in base al codice ATECO), si informa che nei giorni scorsi l’ARERA, con  la Delibera 541/22,  ha dettato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del sopra citato Decreto MiTE.

La delibera, che fa seguito alle consultazioni pubbliche sul tema,  disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese gasivore, fornendo anche disposizioni alla CSEA per la messa a disposizione e l'apertura del portale per la raccolta dei dati delle imprese.

L’ARERA stabilisce innanzitutto le modalità con cui le società in possesso dei requisiti si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la Csea  stabilendo la prima apertura del Portale entro il 30 novembre 2022 con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione della dichiarazione. Vengono poi fissate le agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

L’ARERA inoltre ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l’intera annualità 2022, in considerazione delle problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022; in tal modo, l’attuazione di tali agevolazioni a decorrere dal 2023 potrà sostanziarsi attraverso dichiarazioni complete, rese alla CSEA per il tramite di un portale on-line in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

I prezzi di riferimento del gas naturale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l’anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all’articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2023, sono determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell’IVA, ponderati per i volumi che dovranno essere stabiliti annualmente per gli anni successivi con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

Viene inoltre previsto, ai fini del controllo dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021, che la CSEA utilizzi il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 del decreto 541/2021. Valgono poi, le modalità di calcolo del VAL, ivi incluse le specifiche prescrizioni, già in vigore nel sistema degli energivori elettrici, al fine di garantire l’attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l’agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale.

Ancora, è previsto che in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, CSEA proceda ad acquisire l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del Decreto 102/2014, ai sensi di quanto disposto all’articolo 8, commi 1 e 2, del 541/2021; nello specifico tutte le imprese a forte consumo di gas naturale, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA).

Infine sono definite le modalità di comunicazione da parte di Csea al Sistema Informativo Integrato (SII) e alle imprese di trasporto degli elenchi aggiornati delle imprese gasivore e dei flussi informativi dal SII e dalle imprese di trasporto alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

In allegato il Decreto del MiTe del 2021 ( con i codici Ateco ) e la delibera dell’ARERA.

 

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