Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2022 il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico: “Criteri, modalita' e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale”.
Al Fondo (Istituito dall'art. 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) sono destinate risorse pari a Euro 150.000.000,00 a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.
Le risorse possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria o dal cofinanziamento delle regioni interessate.
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività' economiche ATECO 2007;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
d) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o piu' delle seguenti finalita':
a) conseguimento nell'ambito dell'unita' produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attivita' d'impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unita' produttiva oggetto dell'intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unita' produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.
Le disposizioni del Decreto possono essere oggetto di revisione in funzione dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione ovvero in funzione di mutamenti del contesto normativo, tecnologico e di sostenibilita' ambientale, nel rispetto delle finalita' previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.