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News - 20/01/2023

Legge di Bilancio 2023 ( L. 29/12/2022 n.197) e crediti imposta energia elettrica e gas

Misure previste nella recente Legge di Bilancio per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale in capo alle imprese. Proroga ristori per il I trimestre 2023 e aumento delle percentuali di agevolazione – Tabella riepilogativa

Di seguito le misure previste nella recente Legge di Bilancio per il 2023 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale in capo alle imprese:

ENERGIA ELETTRICA

  1. Credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW DIVERSE DALLE ENERGIVORE  – Primo trimestre 2023 (art.1, comma 3 della Legge 29/12/2022 n.197)

Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta a favore delle imprese ENERGIVORE - Primo trimestre 2023 (art.1, comma 2 della Legge 29/12/2022 n.197)

         Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica (cd energivore e che la  norma definisce come quelle imprese iscritte all’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea  ) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle  spese sostenute per la componente energetica acquistata ed  effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i  costi per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base della media del quarto trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento  rispetto al costo medio per kWh relativo al  quarto trimestre 2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di durata  stipulati  dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese e dalle stesse autoconsumata  nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia  elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento  alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   ed utilizzati dall'impresa per  la  produzione  della  medesima  energia elettrica e il credito di imposta  è  determinato  con  riguardo  al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo  unico  nazionale  dell'energia elettrica.

  1. Oneri di sistema (art.1, comma 11 della Legge 29/12/2022 n.197)

Viene previsto l’azzeramento degli oneri di sistema per i primi tre mesi del 2023 per le utenze in bassa tensione ( utenze domestiche e non ), con potenza disponibile fino a 16,5 kWh.

GAS NATURALE

  1. Credito d’imposta per le imprese DIVERSE DALLE GASIVORE – Primo trimestre 2023 (art.1, comma 5 della Legge 29/12/2022 n.197)

 

  1. Il credito è pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

 

  1. Credito d'imposta, a favore delle imprese GASIVORE – Primo trimestre 2023  (art.1, comma 5 della Legge 29/12/2022 n.197)

 

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette gasivore e che la norma definisce  come quelle imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ai sensi del Decreto Mite 541/2021),  è  riconosciuto  un   contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,  pari  al  45% della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  gas, consumato nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2023,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di   riferimento    del    Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022,   abbia subito un  incremento  superiore  al  30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell'anno 2019. 

 

REGOLE COMUNI:

  • I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.
  • I codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.
  • Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  • I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
  • I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Si allega tabella riepilogativa anno 2022 e 1 Trimestre 2023

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