Di seguito le misure previste nella recente Legge di Bilancio per il 2023 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale in capo alle imprese:
ENERGIA ELETTRICA
Il credito è pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le imprese non energivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di energia elettrica del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore e che la norma definisce come quelle imprese iscritte all’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subito un incremento superiore al 30% cento rispetto al costo medio per kWh relativo al quarto trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
Viene previsto l’azzeramento degli oneri di sistema per i primi tre mesi del 2023 per le utenze in bassa tensione ( utenze domestiche e non ), con potenza disponibile fino a 16,5 kWh.
GAS NATURALE
Le imprese non gasivore che nel primo trimestre 2023 si riforniscono dallo stesso venditore di gas naturale del quarto trimestre 2022 e del quarto trimestre 2019 possono richiedere allo stesso venditore il calcolo del credito d’imposta per il primo trimestre 2023. In tal caso il venditore è tenuto ad inviare al cliente un’apposita comunicazione con il calcolo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette gasivore e che la norma definisce come quelle imprese iscritte nell’elenco per l’anno 2023 pubblicato da Csea ai sensi del Decreto Mite 541/2021), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta se il prezzo medio di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferito al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
REGOLE COMUNI:
Si allega tabella riepilogativa anno 2022 e 1 Trimestre 2023