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News - 13/02/2023

Interpello ambientale rifiuti tessili

Riscontro del MASE all'atto di interpello di Confindustria sull'applicabilità dell’articolo 185-bis del d.lgs. 152 del 2006 per i rifiuti tessili

Il MASE ha dato riscontro all’atto di interpello di Confindustria, con il quale è stato richiesto al Ministero un chiarimento circa la possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita e sulle eventuali condizioni per svolgere tali attività. A questo proposito il MASE ha chiarito che, allo stato attuale, per quanto riguarda la filiera del tessile, non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA. Tuttavia, il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in fase di avanzata istruttoria. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell’articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera. Pertanto, la locuzione “anche di tipo volontario” deve essere intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento. In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.

In allegato il testo.

Allegati
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