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News - 16/03/2023

Conversione in legge del DL n.5/2023 - Legge 10 marzo 2023 n.23

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico

Vi informiamo che nella G.U. n. 63 del 15 marzo 2023 è stata pubblicata la Legge 10 marzo 2023, n. 23: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Di seguito le principali novità:

Esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi

Il comma 1 dell’articolo 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.

L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva però ai fini contributivi.

Disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

L’articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l’obbligo per i soggetti che esercitano l’attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale.

Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy è chiamato ad adottare le disposizioni attuative ed a sviluppare un’applicazione informatica che consenta, anche tramite dispositivo mobile, la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi regionali su rete non autostradale, del prezzo medio nazionale su rete autostradale, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti.

In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente.

La modalità della comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nel caso in cui la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte anche non consecutive nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni.

L’accertamento delle violazioni è effettuato dalla Guardia di finanza, tenuto conto dei dati rilevati dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218

L’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone l’applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell’aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l’attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, purché di categoria Euro VI.

Modifiche all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Modifica del meccanismo di “accisa mobile”)

L’articolo 2 modifica il meccanismo di “accisa mobile” disciplinato dalla legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008), prevedendo che il taglio delle accise può essere adottato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, se il prezzo aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi e Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi

L’articolo 3, al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi, comunque denominati, qualora istituiti (lett. a), nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell’ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono ora messi a disposizione del Garante, su sua specifica istanza.

Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione, viene prevista la costituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi (Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell’articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244). La normativa istitutiva è stata successivamente modificata ed integrata dall’articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008, dall’articolo 23 della legge n. 99/2009, dall’articolo 7, commi 2-4 del decreto-legge n. 21/2022 e dall’articolo 10 del D.l. n. 115/2022 (L. n. 142/2022).

Bonus trasporti

L’articolo 4 conferma anche per il 2023 il bonus trasporti, già previsto per l’anno 2022 dall’art.35 del DL n.50/2022.

Il buono è riconosciuto per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di 60 euro.

Il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di regolamentazione del bonus (come definito dal successivo comma 2 della disposizione in esame) e fino al 31 dicembre 2023.

Data di entrata in vigore del Provvedimento: 16/03/2023

 

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