Ricostruzione per eventi calamitosi
Vi informiamo che nella G.U. n. 60 dell'11 marzo 2023 è stata pubblicata la Legge 10 marzo 2023, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
Di seguito le novità:
L'articolo 3 è quello che in fase di conversione ha avuto maggiori modifiche e integrazioni, con l'inserimento dei seguenti:
- articolo 3-bis, con il quale l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario viene finalizzato oltre che alla ricostruzione, anche alla ripresa economica;
- articolo 3-ter, che prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell'IVA delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017;
- articolo 3-quater, con il quale viene concesso agli immobili lievemente danneggiati dal sisma del 2016-2017 un contributo pari al 100% a copertura delle spese sostenute anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- articolo 3-quinquies, con il quale si stabilisce l'utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 e con il quale si definiscono ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti per le imprese;
- articolo 3-sexies, che estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune;
- articolo 3-septies, che stabilisce le condizioni per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune;
- articolo 3-octies, che estende la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra danni e sisma;
- articolo 3-novies, con il quale viene prorogata all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Ischia, colpiti dal sisma del 2017;
- articolo 3-decies, che autorizza i Comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione;
- articolo 3-duodecies, di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma 2009;
- articolo 3-terdecies, che proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2023
Testo coordinato: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/11/23A01637/sg