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News - 31/03/2023

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 pubblicato nella G.U. n.76 del 30 marzo 2023


Vi informiamo che nella G.U. n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali.

Si espongono, di seguito, le novità:


AGEVOLAZIONI IN MATERIA ENERGETICA

Le norme stabiliscono che, per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate, siano rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.

Si riducono l'IVA (al 5% anziché al 10%) e gli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell'anno 2023. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti si riconosce un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

Per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, è riconosciuto, a particolari condizioni, alle imprese a forte consumo di energia elettrica un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte consumo di energia elettrica,  e'  riconosciuto,  a parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo trimestre dell'anno 2019.

Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta, inoltre, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).


ADEMPIMENTI FISCALI

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

 

Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2023

Con riserva di ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.

 

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