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News - 13/04/2023

Fondo per la transizione industriale - Incentivi a fondo perduto per l'efficientamento energetico

Destinatari imprese di qualsiasi dimensione codice ATECO B e C

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato istituito il Fondo per la transizione industriale ed è stato adottato il decreto interministeriale allegato che ne disciplina le modalità di funzionamento.

Con successivo decreto saranno definite modalità e tempistiche di presentazione delle domande ad Invitalia.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 300.000.000; una quota pari al 50% è riservata alle imprese energivore.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese

  • di qualsiasi dimensione
  • operanti sull’intero territorio nazionale regolarmente costituite
  • che operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Programmi di investimento ambientali ammissibili

Sono ammissibili programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

  1. conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa (per efficienza energetica si intende la “quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione dell’intervento, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”)
  2. uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento
  3. cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate

I programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali ed i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi.

Gli investimenti devono perseguire, in via esclusiva, un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. 

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

Lo studio o documento dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

Con riferimento alla lettera a), sono ammissibili programmi di investimento che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:

  1. l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici
  2. l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi
  3. l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi
  4. l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo

I programmi di cui alle lettere a) e b), sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma, definiti dalla Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell’ambiente del Regolamento GBER.

Con riferimento alla lettera c), sono ammissibili all’intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole “zone a” (nel Lazio non sono presenti zone “a”) individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da PMI, anche nelle restanti aree del territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

A completamento del programma di investimento sono altresì ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento, progetti per la formazione del personale.

I programmi di investimento devono:

  1. prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000 e non superiore a euro 20.000.000
  2. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
  3. essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni.

Dette spese riguardano:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile
  2. opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile
  3. impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali
  4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili le spese e i costi relativi a:

  1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER (allegato).

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Ai fini dell’ammissibilità le spese devono:

  1. essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato
  2. essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti
  3. essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento
  4. qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale

Agevolazioni concedibili

Miglioramento efficienza energetica

Per gli investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza energetica sono concesse agevolazioni pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

Qualora venga richiesta l’applicazione della sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Se le spese ammissibili sono state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%.

 

Impianti da autoproduzione

Per gli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari al:

  • 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
  • 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese

 

Uso efficiente delle risorde

Per gli investimenti relativi all’uso efficiente delle risorse sono concesse agevolazioni pari al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone A e del 5% per investimenti effettuati nelle zone C, di cui alla della Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1º gennaio 2022-31 dicembre 2027).

 

Cumulo

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento GBER;.

Procedura di accesso

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento.

Il medesimo provvedimento fornirà anche la natura e le caratteristiche dei documenti necessari.

L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello agevolativo e la sospensione dell’iter istruttorio.

 

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