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News - 04/07/2023

Conversione in legge del “Decreto Lavoro”

Legge 3 luglio 2023 n.85

Vi informiamo che nella G.U. Serie Generale n.153 del 03-07-2023 è stata pubblicata la Legge 3 luglio 2023 n.85: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

Di seguito, si espongono le novità:

Assegno di inclusione

Si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, il cui accesso è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

In particolare, il comma 1 dell’art.2 della Legge prevede il riconoscimento - a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare - del beneficio a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita dal regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 , nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età ovvero – come previsto a seguito delle modifiche intervenute - dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Al comma 4 e 5 sono state apportate modifiche relative al c.d. parametro della “scala di equivalenza”, per il calcolo dei requisiti di accesso al beneficio.

Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 Euro annui.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Interventi in materia di sicurezza, infortuni e controlli ispettivi

L’art. 14 reca una serie di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008.

Fondo nuove competenze

L’art. 19 aumenta, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, la dotazione del Fondo nuove competenze al fine di finanziare le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 volte a favorire l’aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’art. 23 modifica la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali: in particolare, dopo le modifiche approvate con la conversione in legge, si stabilisce che, per omissioni non superiori a 10.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1 volta e mezza a 4 volte l'importo omesso.

Viene inoltre stabilito che per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Contratti a termine e somministrazione

I commi da 1 a 1-ter dell’art. 24 hanno modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali. Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata : 

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori. 

Le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali - come già previsto per le proroghe - qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi. A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 

La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

Inoltre, il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, soggetti in mobilità, disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. ( UE ) n. 651/2014. 

Contratto di espansione

Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa, nella misura di 20 milioni di Euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata, a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023. 

Incentivi all’occupazione giovanile

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, l’art. 27 riconosce ai datori di lavoro privati, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le nuove assunzioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, per i quali ricorrano congiuntamente alcune condizioni.

Lavoro agile

Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. 

Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. 

Dall’art. 42, comma 3-bis, vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per : 

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente. 

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. 

Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

Con l’art. 30 si dispone che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di ristrutturazione e riorganizzazione previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Contributi per il settore dell’autotrasporto merci

L’art. 34 interviene sull’art.14 del D.L.144/2022, recante disposizioni per il sostegno del settore del trasporto.

Prestazioni occasionali

Con l’art. 37 sono state apportate modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. In particolare, per gli utilizzatori che operano in tali settori :

  • è elevato da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati;
  • possono ricorrere alle prestazioni occasionali i soggetti che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Con l’inserimento delle lett. a-bis) e b-bis) si è optato per un’ulteriore semplificazione delle modalità di acquisto e utilizzo delle prestazioni mediante “ Libretto Famiglia “ prevedendo la possibilità che il libretto venga acquistato presso le rivendite di generi di monopolio. 

Riduzione del cuneo fiscale

 Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è stato incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. Per effetto dell’incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro. (art. 39).

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi (art.39-bis).

Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Detassazione Fringe benefit 2023

1) Dipendenti con figli

All’art. 40 della legge in esame viene previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito (sia ai fini fiscale che contributivo), entro il limite complessivo di 3.000 Euro:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi;

- le somme erogate o rimborsate ai suddetti lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni - comma richiamato dal comma 1 del presente articolo 40 -, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

Ai datori di lavoro è richiesto di provvedere previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Tale regime si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

2)Dipendenti senza figli

Per i lavoratori dipendenti senza figli resta fermo il regime generale di esenzione ordinaria di cui all’art.51, comma 3 del TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle aree competenti.

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