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News - 21/08/2023

Riforma fiscale - Legge Delega

Legge 9 agosto 2023 n.111 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.189 del 14-08-2023

Vi informiamo che nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2023, n. 111: "Delega al Governo per la riforma fiscale".

La legge delega per la riforma fiscale conferisce una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi, mediante l’emanazione di “uno o più decreti legislativi”.

Eventuali ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative potranno essere emanati “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi”.

La legge persegue diversi obiettivi molto ambiziosi: ridurre la pressione fiscale, aumentare il grado di “certezza” del diritto, ridurre il contenzioso e delineare un sistema in grado di attrarre i capitali esteri.

il testo finale è costituito da 23 articoli, distribuiti in cinque titoli:

- Titolo I: i principi generali e tempi di attuazione (articoli da 1 a 4);

- Titolo II: i tributi (articoli da 5 a 15);

- Titolo III: i procedimenti e le sanzioni (articoli da 16 a 20);

- Titolo IV: testi unici e codici (art. 21);

- Titolo V: disposizioni finanziarie e finali (art. 22 e 23).

IRPEF

Per quanto riguarda l’IRPEF, nell’esercizio della delega il  Governo osserva  i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:

a) per gli aspetti generali:

1) la  revisione  e  la  graduale  riduzione  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio  di progressivita' e nella  prospettiva  della  transizione  del  sistema verso l'aliquota  impositiva  unica,  attraverso  il  riordino  delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni  di  reddito,  delle aliquote di  imposta,  delle  detrazioni  dall'imposta  lorda  e  dei crediti  d'imposta,  tenendo  conto   delle   loro   finalita',   con particolare riguardo:

1.1) alla composizione del nucleo familiare,  in  particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

1.2)  alla  tutela  del  bene  costituito  dalla   casa,   in proprieta' o in locazione, e di quello della  salute  delle  persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;

1.3)  agli  obiettivi   del   miglioramento   dell'efficienza energetica,  della  riduzione  del  rischio  sismico  del  patrimonio edilizio  esistente  nonche'  della  rigenerazione  urbana  e   della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di  cui  all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

1.4) a misure volte a favorire  la  propensione  a  stipulare assicurazioni aventi per oggetto il  rischio  di  eventi  calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

1.5) a misure volte a favorire  lo  stabile  inserimento  nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto  il  trentesimo anno di eta';

2)   il   graduale   perseguimento   dell'equita'   orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione  della  revisione  di  cui  al numero 1), in particolare:

2.1) la  progressiva  applicazione  della  medesima  area  di esenzione  fiscale  e  del  medesimo  carico  impositivo  nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto,  con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e  i redditi di pensione;

2.2) la possibilita' di consentire la deduzione  dal  reddito di lavoro dipendente e  assimilato,  anche  in  misura  forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;

 2.3)  la  possibilita'  per  il  contribuente  di  dedurre  i contributi previdenziali obbligatori in sede  di  determinazione  del reddito  della  pertinente  categoria  e  l'eccedenza   dal   reddito complessivo;

 2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF  e  delle  relative addizionali, in misura agevolata, sulle  retribuzioni  corrisposte  a titolo di straordinario che eccedono una  determinata  soglia  e  sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione  della  tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche  a  fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione  degli  incrementi di reddito introdotto,  per  l'anno  2023,  per  le  persone  fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

2.5)  l'applicazione  del  medesimo  regime  di   imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'.

IRES

Nell'esercizio della delega il  Governo osserva  i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici per la  revisione  del  sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle societa' e degli enti:

 a)  riduzione  dell'aliquota  dell'IRES  nel  caso  in  cui   sia impiegata in  investimenti,  con  particolare  riferimento  a  quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili  di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla  sua  produzione;

b) il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili;

c) la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi;

d) il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;

e) la sistematizzazione e  la razionalizzazione  della  disciplina  dei conferimenti di azienda e degli  scambi  di  partecipazioni  mediante conferimento;

f) la previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e  viceversa;

g) la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere.

IVA

Nell'esercizio della delega il  Governo osserva  i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b)  rivedere  le  disposizioni  che  disciplinano  le  operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i  contribuenti possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai  criteri  posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle  aliquote  dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al  fine di prevedere una tendenziale  omogeneizzazione  del  trattamento  per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo  alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica,  meritevoli di agevolazione in quanto  destinati  a  soddisfare  le  esigenze  di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi  impiegati  ai fini  delle   operazioni   soggette   all'imposta,   prevedendo,   in particolare, la  facolta'  di  applicare  il  criterio  pro  rata  di detraibilita' ai soli  beni  e  servizi  utilizzati  da  un  soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto  a  detrazione  sia  per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi  acquistati  o importati  per  i  quali  l'esigibilita'  dell'imposta  si   verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il  diritto alla  detrazione  possa  essere  esercitato  al  piu'  tardi  con  la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere  d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542  del  Consiglio,  del  5  aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare  la  disciplina  del  gruppo  IVA  al  fine  di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del  gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti  del  Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi  alle attivita' di interesse generale.

IRAP

Nell'esercizio della delega il  Governo osserva  i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici per la revisione dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive (IRAP):

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con  priorita' per le societa' di  persone  e  le  associazioni  senza  personalita' giuridica costituite tra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma associata  di  arti  e  professioni,  e  istituire  una  sovrimposta, determinata secondo le medesime regole  dell'IRES,  con  l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per  gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale,  assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a  quello  attuale,  da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia  di IRAP;

b) provvedere affinche'  l'intervento  di  cui  alla  lettera  a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno  sanitario  e  il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro  i  quali, in base alla legislazione vigente, comportano  l'applicazione,  anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

 c) garantire il rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma  1,  lettera  g),  per  tutte  le  regioni,  anche  nella  fase transitoria del graduale superamento dell'imposta (assicurare la piena applicazione  dei  principi  di  autonomia finanziaria degli enti territoriali).

Gli interventi normativi effettuati non devono generare aggravi di  alcun  tipo  sui  redditi  di  lavoro dipendente e di pensione.

ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Ulteriori disposizioni sono state previste per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,  dell'imposta   di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA .

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI

Nell'esercizio della delega e nel  rispetto in  particolare  dei  principi  previsti  dall'articolo   119   della Costituzione, il Governo  osserva  i  seguenti  principi  e criteri direttivi specifici per realizzare la  piena  attuazione  del federalismo fiscale regionale:

a)rivedere le norme del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative necessarie  ad  assicurare  la  completa  attuazione  dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni  a  statuto ordinario;

b)razionalizzare i tributi regionali.

 

Nell'esercizio della delega e nel rispetto in particolare dei  principi  previsti  dall'articolo   119   della Costituzione, il Governo  osserva  particolari  principi  e criteri direttivi per la revisione del sistema  fiscale  dei  comuni, delle citta' metropolitane e delle province.

 

Ma le novità contenute nella legge delega per la riforma fiscale non si limitano a rivedere il meccanismo alla base del versamento delle imposte, ma pongono anche le basi per mettere in atto quella rivoluzione del rapporto Fisco-contribuenti.

Se le regole di comportamento del Fisco devono cambiare, le novità riguardano anche il contenzioso e le sanzioni.

Si rinvia ad un maggiore approfondimento da parte delle Aree competenti.

Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2023

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