Vi informiamo che nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2023, n. 111: "Delega al Governo per la riforma fiscale".
La legge delega per la riforma fiscale conferisce una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi, mediante l’emanazione di “uno o più decreti legislativi”.
Eventuali ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative potranno essere emanati “entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi”.
La legge persegue diversi obiettivi molto ambiziosi: ridurre la pressione fiscale, aumentare il grado di “certezza” del diritto, ridurre il contenzioso e delineare un sistema in grado di attrarre i capitali esteri.
il testo finale è costituito da 23 articoli, distribuiti in cinque titoli:
- Titolo I: i principi generali e tempi di attuazione (articoli da 1 a 4);
- Titolo II: i tributi (articoli da 5 a 15);
- Titolo III: i procedimenti e le sanzioni (articoli da 16 a 20);
- Titolo IV: testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V: disposizioni finanziarie e finali (art. 22 e 23).
IRPEF
Per quanto riguarda l’IRPEF, nell’esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
a) per gli aspetti generali:
1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressivita' e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalita', con particolare riguardo:
1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprieta' o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;
1.3) agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonche' della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
1.4) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
1.5) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta';
2) il graduale perseguimento dell'equita' orizzontale prevedendo, nelle more dell'attuazione della revisione di cui al numero 1), in particolare:
2.1) la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
2.2) la possibilita' di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
2.3) la possibilita' per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
2.5) l'applicazione del medesimo regime di imposizione alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'.
IRES
Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti:
a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione;
b) il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili;
c) la revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi;
d) il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale;
e) la sistematizzazione e la razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento;
f) la previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e viceversa;
g) la razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere.
IVA
Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu' aderenti alla normativa dell'Unione europea;
b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;
d) rivedere la disciplina della detrazione per:
1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu' aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facolta' di applicare il criterio pro rata di detraibilita' ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;
3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilita' dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta;
e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;
g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attivita' di interesse generale.
IRAP
Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP):
a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorita' per le societa' di persone e le associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, e istituire una sovrimposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;
b) provvedere affinche' l'intervento di cui alla lettera a) garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;
c) garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), per tutte le regioni, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta (assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali).
Gli interventi normativi effettuati non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.
ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
Ulteriori disposizioni sono state previste per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA .
TRIBUTI REGIONALI E LOCALI
Nell'esercizio della delega e nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:
a)rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario;
b)razionalizzare i tributi regionali.
Nell'esercizio della delega e nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva particolari principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province.
Ma le novità contenute nella legge delega per la riforma fiscale non si limitano a rivedere il meccanismo alla base del versamento delle imposte, ma pongono anche le basi per mettere in atto quella rivoluzione del rapporto Fisco-contribuenti.
Se le regole di comportamento del Fisco devono cambiare, le novità riguardano anche il contenzioso e le sanzioni.
Si rinvia ad un maggiore approfondimento da parte delle Aree competenti.
Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2023