Segnaliamo che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha emanato la circolare n.2 del 1° agosto 2023 (in allegato), con cui chiarisce che la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che invece ha la disponibilità di un semirmorchio/rimorchio, purché entrambe le imprese siano iscritte all’Albo nella stessa categoria e per i codici EER trasportati. La circolare chiarisce, inoltre, che la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti, vale a dire che il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composta da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).