dal 16 settembre entrerà in vigore il D.M. per l'autorizzazione in modalità semplificata ai sensi dell’art.214-ter del D. Lgs.152/2006
L’Albo Gestori ambientali informa che dal 16 settembre 2023, entrerà in vigore il Dm n. 119 del 10/07/2023 per l’autorizzazione alla “preparazione al riutilizzo” per i rifiuti, in modalità semplificata ai sensi dell’art.214 ter del D. Lgs.152/2006.
Ai fini dell’avvio dell’attività di preparazione al riutilizzo, in alcuni casi, sarà sufficiente inviare una comunicazione di inizio attività all’ente territorialmente competente: la stessa può avere inizio una volta trascorsi 90 giorni dalla comunicazione e a valle della verifica del rispetto delle condizioni di legge come riportate nel Dm da parte degli Enti Competenti.
Oggetto del regolamento sono:
- Le modalità operative e i requisiti dei soggetti che intendono esercitare l’attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
- le dotazioni tecniche e strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili, l’origine, i tipi, le caratteristiche e le condizioni specifiche dei rifiuti impiegabili,
- le condizioni specifiche per l’esercizio della preparazione al riutilizzo (ovvero operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione – le cui definizioni sono contenute in Allegato 1).
Il decreto si esprime anche in merito alle esclusioni sull’applicabilità, tra cui, a titolo indicativo, si riportano:
- pile e accumulatori,
- gli pneumatici,
- i RAEE con caratteristiche di pericolo e i rifiuti contenenti ozono-lesivi,
- veicoli fuori uso e tutto quanto non contemplato dall’Allegato 1 dello stesso decreto.
Il centro di preparazione per il riutilizzo si tiene uno “schedario”, suddiviso in 3 sezioni, su cui vanno annotati i dati afferenti ai rifiuti conferiti e alle operazioni su di essi effettuate:
- Conferimento, Sezione A) conferitore, data del conferimento, codice EER, quantità rifiuti conferita;
- Gestione, Sezione B) quantità di rifiuti da sottoporre a preparazione per il riutilizzo, tipologia di operazioni, quantità dei prodotti ottenuti;
- Cessione, Sezione C) quantità/numero di prodotti/componenti ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER destinati ad altri impianti di trattamento.
Le copie dei FIR, ovvero dei DDT, sono conservate allegate allo schedario, con obbligo di tenuta per 5 anni.