Vi informiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 recante: “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.
Sostituzione dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.178
Il Decreto Legge stabilisce la sostituzione dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, stabilendo che il complesso delle risorse di cui al comma 177 della legge su citata è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
- 4.000 milioni di Euro per l'anno 2021;
- 5.000 milioni di Euro annui dal 2022 al 2029;
- 6.000 milioni di Euro per l'anno 2030.
Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e chiarimento sul significato di Zona economica speciale
Il Decreto istituisce, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio.
Viene chiarito che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte:
- i settori da promuovere e quelli da rafforzare;
- gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica;
- le modalità di attuazione.
Credito d’imposta Zes unica
Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali di cui all’art.16, c.2 del DL (…sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, non si applica altresì, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023