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News - 09/10/2023

Contratti di Sviluppo Agroalimentari

Approvato dalla Commissione Europea il Decreto ministeriale 19 aprile 2023

La Commissione Europea ha approvato il decreto ministeriale 19 aprile 2023 (allegato) che aggiorna le caratteristiche del Contratto di Sviluppo, inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

Le domande già presentate al Soggetto Gestore, per le quali alla data del 31 dicembre 2022 non è intervenuta la concessione, saranno valutate nell’ambito del nuovo regime.

Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sarà definita l’apertura di due distinti sportelli agevolativi, uno per i programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale e uno per i programmi di sviluppo nel settore turistico.

Sono agevolabili gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione, a partire da 7,5 milioni di euro, rivolti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientranti in una delle seguenti tipologie:

  1. creazione di una nuova unità produttiva
  2. ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente
  3. riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza
  4. ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto.

Per l’accesso alle disposizioni:

  1. i soggetti sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 % del totale delle spese ammissibili
  2. le imprese di grandi dimensioni devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, e fornire documenti giustificativi a sostegno del predetto scenario controfattuale

Spese ammissibili

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 % dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento
  2. opere murarie e assimilate, nel limite del 40 % dei costi totali ammissibili del progetto d’investimento
  3. infrastrutture specifiche aziendali
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato
  5. l’acquisto o lo sviluppo di programmi informatici, soluzioni in cloud e soluzioni analoghe e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali
  6. consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4 % dell’importo complessivo ammissibile del progetto d’investimento.

Per le aziende del centro nord, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti nei limiti delle seguenti intensità massime:

  1. 30% per le imprese di grandi dimensioni
  2. 40% per le imprese di medie dimensioni
  3. 50% per le imprese di piccole dimensioni relativamente ai progetti realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

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