Il decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. “DL Fisco-Anticipi”), così come convertito dalla Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, introduce all’art. 15-bis la riforma del Fondo di garanzia per le PMI, dettando la disciplina che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, al termine del regime straordinario adottato nell’ambito del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato.
La nuova disciplina prevede che il Fondo operi, tra le altre, con le seguenti modalità:
- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro.
- la garanzia è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
- in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo sino a 50.000 euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80%;
- la garanzia del Fondo può essere concessa - previa autorizzazione della Commissione europea - in favore di imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. midcap) anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio;
- in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamato allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente.
Si rimanda alla scheda allegata per le informazioni dettagliate e le modalità di funzionamento del Fondo.