Il 4 gennaio u.s. la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza di illegittimità costituzionale, la n. 2/2024 (in allegato), resasi necessaria a seguito di un’ordinanza del TAR Lazio che sollevava questione di incostituzionalità nell’ambito di un ricorso presentato da un’azienda della provincia di Roma.
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), rispetto all’art.117 Cost.
L’articolo della norma regionale assegnava alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, tra cui l’approvazione dei progetti degli impianti (salvo termovalorizzatori e discariche), e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio.
In particolare, i giudici costituzionali ritengono violata dalla Regione la competenza esclusiva statale in materia di ambiente, che non può consentire allocazione di funzioni amministrative da enti diversi rispetto ai comuni (art. 118 Cost.) a meno che non sia lo stesso Stato a disporne. La norma regionale viene quindi annullata retroattivamente, dal 29 aprile 2006, data dell’entrata in vigore del Codice Ambiente che ha assegnato alle regioni queste competenze (art. 196 e 208).