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News - 19/03/2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

Legge 15 marzo 2024 n.28

Vi informiamo che nella G.U. n. 65 del 18 marzo 2024 è stata pubblicata la Legge 15 marzo 2024, n. 28: Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

In particolare:

- l’art. 2-bis  (Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese – come definite dall’Allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 – che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

- l’art. 2-ter (Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell’indotto) dispone che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all’articolo 2-bis possa essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni; il predetto contributo è riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dall’articolo 2 -bis , ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis»), ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell’aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l’attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

- l’art. 2-quater (Ulteriori misure di protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva) prevede che i crediti vantati dalle imprese dell’indotto, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, sono prededucibili e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese, se anteriori all’ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi anche non continuative;

- l’art. 2-quinquies (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale) prevede che ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, sia riconosciuta, per il 2024, dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile – con modifiche intervenute al Senato9 - fino a un massimo di dieci settimane;

- l’art. 4-ter (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale) prevede in via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo sia contenuto l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono disciplinati meccanismi che assicurino l’eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell’operazione.

In allegato il testo coordinato.

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