Vi informiamo che nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2024 è stato pubblicato il D.P.C.M.4 marzo 2024, n. 40: Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La ZLS zona logistica semplificata di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti.
La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.
Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.
Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.
Il regolamento definisce, in particolare:
a) le modalita' per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
b) la loro durata;
c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS