Vi informiamo che nella G.U. n. 157 del 6 luglio 2024 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Di seguito, le novità:
Credito di imposta per le Zone Logistiche Semplificate
Per favorire lo sviluppo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), l’articolo 13 prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 124/2023, realizzati a decorrere dall’8 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024, destinati a creare un nuovo stabilimento o a diversificare l’attività nel caso di grandi imprese.
Con Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle Regioni in transizione
L'articolo 13-bis dispone l'istituzione della zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle Regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica Mezzogiorno e demanda quindi ad un D.P.C.M. la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le Regioni Umbria e Marche, le modalità di funzionamento, le condizioni per l'applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa.
Modifiche alla disciplina del credito di imposta Transizione 5.0
Con il comma 4-bis dell’articolo 15, si precisa che sono ammessi al credito d'imposta anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO
L'articolo 17-bis interviene sulla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dettata dai commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
In particolare, si prevede che:
- l'erogazione dell'ISCRO deve essere accompagnata, e non più condizionata, dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;
- i beneficiari dell'ISCRO, all’atto della domanda, autorizzano l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall'ordinamento per l'attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva.
Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socioeconomico e del disagio abitativo
L'articolo 32 introduce disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socio – economico e del disagio abitativo. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Il medesimo articolo, introduce una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti, nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco. In particolare, tali opere che realizzano parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.
Disposizioni in materia di soggetti attuatori PNRR
L'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo - con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati - non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente "Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico" (M2C4 - Investimento 2.1b).
Disposizioni finanziarie
L'articolo 37 incrementa di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale di cui alla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 253, della legge n. 213 del 2023).
Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2024