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News - 11/12/2024

Conversione in legge Decreto-legge n. 145, lavoratori stranieri e flussi migratori

Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024

Vi informiamo che è stata pubblicata sulla G.U. n. 289 del 10 dicembre 2024 la Legge 9 dicembre 2024, n. 187: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Si espongono, di seguito, le novità:

Disposizioni urgenti per l’ingresso di lavoratori stranieri nell’anno 2025

Per l’anno 2025 i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro procedono alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Irricevibilità del nulla osta al lavoro

Si ampliano le fattispecie in presenza delle quali una richiesta di nulla osta non può essere accolta. Più precisamente, non verranno accolte le istanze presentate non solo dal datore di lavoro che ha commesso il reato di cui all’art.603-bis cp, ma anche i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) cp.

Carta Blu UE

In riferimento alla Carta blu UE, il titolo di soggiorno per lavoratori altamente qualificati, le informazioni su requisiti e procedure necessarie saranno pubblicate sia sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, che all’interno di apposita sezione dedicata sul sito delle Camere di commercio, per garantire una maggiore divulgazione delle informazioni.

Elenco dei paesi sicuri

In tema di protezione internazionale, l’elenco dei paesi sicuri sarà redatto considerando gli stessi nell’interezza del loro territorio e sarà soggetto ad aggiornamento periodico con atto avente forza di legge. Secondo la norma europea la sicurezza o meno del richiedente nel Paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale.

Termini per la richiesta di protezione

Il richiedente che non ha presentato domanda di protezione internazionale entro 90 giorni dall’ingresso in Italia, sarà escluso dalle misure di accoglienza e rimpatriato con procedura accelerata. Sono fatti salvi gli eventuali giustificati motivi del ritardo.

Competenza per il trattenimento del migrante

La competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento o di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale viene spostata, dalla sezione specializzata del tribunale, alla corte di appello, in composizione monocratica.

Tale modifica decorrerà trascorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Appalti

L'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale, e per le attività di ricerca e soccorso in mare, sarà effettuato in deroga alle ordinarie procedure, come previsto all'art.139, c.1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 per i contratti secretati. Le stazioni appaltanti non dovranno dichiarare con provvedimento motivato i lavori, né precisare le cause che esigono le misure di sicurezza che giustificano la deroga. Ciò al fine di acquisire i mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.

È disponibile in allegato un dossier con le schede di lettura preparato dal Servizio Studi di Camera e Senato.

Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2024

 

 

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