Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, nella riunione del 19 Maggio 2025, il disegno di legge recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. I LEP costituiscono quei livelli che «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali» (articolo 1, comma 2, della legge n. 86 del 2024).
Il disegno di legge, con particolare riferimento alle materie suscettibili di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, intende apportare i correttivi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 al percorso di determinazione dei LEP già avviato con l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e proseguito con la legge n. 86 del 2024.
Con la sentenza n. 192/2024 del 3 dicembre 2024, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando illegittime solamente specifiche disposizioni.
Infatti, l’art.116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
Ne consegue che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in tre Titoli. L’articolo 1 delinea l’ambito della delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ne descrive il procedimento di esercizio.
In particolare, il comma 1, ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, conferisce al Governo una delega a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per le specifiche funzioni disciplinate dalla normativa vigente nelle materie indicate dall’articolo 3, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, ad eccezione della materia “tutela della salute”.
Il Titolo II del disegno di legge contiene i principi e i criteri direttivi specifici per la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in relazione alle funzioni attinenti ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie. Chiude il disegno di legge l’articolo 33, inserito nel Titolo III, il quale prevede, tra l’altro, che dall’attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.