A seguito delle news del 18 aprile e del 22 aprile, si riporta che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo è entrato ufficialmente in vigore a decorrere dal 19 maggio 2025, va ad abrogare e sostituire i precedenti accordi in tema di formazione obbligatoria e definisce, in maniera unitaria, durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifica della formazione destinata a tutte le figure coinvolte nei percorsi obbligatori.
Di seguito vengono ripercorsi i punti principali dell’Accordo.
L’Accordo introduce un obbligo formativo per i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 16 ore (estesa a 22 ore per chi opera nei cantieri) entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, a meno che non abbiano già svolto corsi dai contenuti conformi a quelli dell’Accordo o abbiano una formazione pregressa per lo svolgimento di altri ruoli aziendali che possa esonerare il datore di lavoro dal nuovo obbligo. In particolare, l’allegato III dell’Accordo evidenzia che al datore di lavoro è riconosciuto un credito formativo totale laddove sia in possesso della pregressa formazione come RSPP (con moduli A, B e C o anche solo A e B), formatore per la sicurezza, datore di lavoro che esercita anche la funzione di RSPP, dirigente.
I soggetti formatori sono individuati tra quelli Istituzionali, gli enti accreditati a livello regionale secondo l’intesa del 20 marzo 2008, e altri soggetti, tra cui i fondi interprofessionali, gli organismi paritetici (ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 81/2008), nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È prevista l’istituzione di un nuovo elenco/repertorio nazionale, attraverso un atto successivo, che definirà i criteri di abilitazione per l’erogazione della formazione. In attesa della sua emanazione, sarà possibile procedere mediante autocertificazione. Nessuna modifica, invece, ai requisiti previsti per i docenti, che restano quelli del DM 6 marzo 2013.
La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, salvo per i moduli che richiedono prove pratiche. L'Accordo prevede l'uso di metodologie didattiche attive, come casi studio, simulazioni, realtà aumentata/virtuale, gamification e “break formativi”, ovvero brevi sessioni formative in reparto e presso le postazioni dei lavoratori stessi, condotte da un docente qualificato, affiancato dal preposto.
I percorsi formativi dovranno prevedere verifiche finali obbligatorie e una valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, al fine di garantire un reale impatto in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute sia l’acquisizione di comportamenti lavorativi corretti.
Per quanto riguarda i corsi di formazione, oltre a quanto precedentemente evidenziato per il datore di lavoro, si riporta che:
L’Accordo stabilisce, inoltre, che l’aggiornamento resta quinquennale (ad eccezione dei preposti per cui invece è biennale), decorre dalla data di fine corso di formazione o di aggiornamento, con possibilità di assolverlo anche tramite partecipazione a seminari o convegni.
Nella parte VII, l’Accordo riporta altre disposizioni e stabilisce che:
In allegato il testo del provvedimento (Allegato A) pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per maggiori dettagli e supporto, è possibile rivolgersi ai professionals di questa news.