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News - 27/05/2025

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni

A seguito delle news del 18 aprile e del 22 aprile, si riporta che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo è entrato ufficialmente in vigore a decorrere dal 19 maggio 2025, va ad abrogare e sostituire i precedenti accordi in tema di formazione obbligatoria e definisce, in maniera unitaria, durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifica della formazione destinata a tutte le figure coinvolte nei percorsi obbligatori.

Di seguito vengono ripercorsi i punti principali dell’Accordo.

L’Accordo introduce un obbligo formativo per i datori di lavoro che dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 16 ore (estesa a 22 ore per chi opera nei cantieri) entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, a meno che non abbiano già svolto corsi dai contenuti conformi a quelli dell’Accordo o abbiano una formazione pregressa per lo svolgimento di altri ruoli aziendali che possa esonerare il datore di lavoro dal nuovo obbligo. In particolare, l’allegato III dell’Accordo evidenzia che al datore di lavoro è riconosciuto un credito formativo totale laddove sia in possesso della pregressa formazione come RSPP (con moduli A, B e C o anche solo A e B), formatore per la sicurezza, datore di lavoro che esercita anche la funzione di RSPP, dirigente.

I soggetti formatori sono individuati tra quelli Istituzionali, gli enti accreditati a livello regionale secondo l’intesa del 20 marzo 2008, e altri soggetti, tra cui i fondi interprofessionali, gli organismi paritetici (ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 81/2008), nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È prevista l’istituzione di un nuovo elenco/repertorio nazionale, attraverso un atto successivo, che definirà i criteri di abilitazione per l’erogazione della formazione. In attesa della sua emanazione, sarà possibile procedere mediante autocertificazione. Nessuna modifica, invece, ai requisiti previsti per i docenti, che restano quelli del DM 6 marzo 2013.

La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, salvo per i moduli che richiedono prove pratiche. L'Accordo prevede l'uso di metodologie didattiche attive, come casi studio, simulazioni, realtà aumentata/virtuale, gamification e “break formativi”, ovvero brevi sessioni formative in reparto e presso le postazioni dei lavoratori stessi, condotte da un docente qualificato, affiancato dal preposto.

I percorsi formativi dovranno prevedere verifiche finali obbligatorie e una valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, al fine di garantire un reale impatto in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute sia l’acquisizione di comportamenti lavorativi corretti.

Per quanto riguarda i corsi di formazione, oltre a quanto precedentemente evidenziato per il datore di lavoro, si riporta che:

  • Per i lavoratori la formazione rimane invariata, con il riconoscimento integrale dei corsi “16 ore-MICS” per il comparto delle costruzioni, corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica dell’Accordo.
  • Per i preposti viene posta una maggiore attenzione al ruolo di vigilanza e alle competenze comunicative ed è previsto un aggiornamento biennale obbligatorio.
  • Per i dirigenti che svolgono i compiti disciplinati dall'art.97 del D.lgs. 81/08 è prevista l'aggiunta di un modulo integrativo della durata minima di 6 ore.
  • Per i RSPP non vi è nessuna modifica rispetto al provvedimento del 2016.
  • Per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati è previsto un corso specifico della durata minima di 12 ore tenuto da docenti con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
  • Per gli addetti all’uso di attrezzature (art. 73) vengono introdotti nuovi macchinari (raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione dei materiali, carriponte). I docenti dovranno avere i requisiti generali previsti dal DM 6 marzo 2013, devono avere conoscenza tecnica dell’attrezzatura e, per la parte pratica, devono avere esperienza pratica almeno triennale nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature.

L’Accordo stabilisce, inoltre, che l’aggiornamento resta quinquennale (ad eccezione dei preposti per cui invece è biennale), decorre dalla data di fine corso di formazione o di aggiornamento, con possibilità di assolverlo anche tramite partecipazione a seminari o convegni.

Nella parte VII, l’Accordo riporta altre disposizioni e stabilisce che:

  • Per un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo, potranno essere frequentati i corsi ad oggi previsti dagli accordi previgenti.
  • Per gli ambienti confinati, il termine per la conclusione del corso innovativo è di un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • Per le attrezzature, i tre corsi relativi alle nuove attrezzature dovranno essere seguiti entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo.
  • È garantito il riconoscimento della formazione pregressa (a parità di ruolo svolto) per evitare sovrapposizioni.

In allegato il testo del provvedimento (Allegato A) pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Per maggiori dettagli e supporto, è possibile rivolgersi ai professionals di questa news.

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Silvia Pennelli




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