(Adnkronos) - Acquistare un immobile direttamente dal costruttore comprende per il compratore alcuni vantaggi, tra i quali la possibilità di personalizzare gli ambienti e di avere tempo a sufficienza per potersi organizzare sotto l’aspetto finanziario. Ma cosa accade quando l’immobile presenta difetti o vizi di costruzione che possono essere di differente entità? In generale, l’acquirente viene tutelato dalla Legge che ritiene il costruttore responsabile per gravi difetti e vizi più lievi, ma solo entro un certo limite di tempo. Ricordiamo che per “difetto di una costruzione” è da intendersi l’alterazione anche solo di una parte, che incide sulla sua funzionalità globale in modo da menomare in misura apprezzabile il godimento, al punto da renderla non idonea a fornire l’utilità a cui è destinata. Le garanzie di cui può godere l’acquirente di un immobile sono tutelate direttamente dal Codice civile con l’articolo 1669, che ritiene il costruttore responsabile della rovina o dei gravi difetti dell’immobile per un arco temporale di 10 anni dal completamento dei lavori. Il Codice specifica che la responsabilità è legata sia al “vizio del suolo” ovvero che l’immobile sia stato edificato su terreno non idoneo, ad esempio, perché franoso, che per “difetto della costruzione” ovvero ascrivibile alla sola attività umana. Dunque, per Legge esiste una sorta di garanzia decennale su un immobile, ma per farla valere, il proprietario deve agire entro un anno dal momento in cui ha constatato la presenza del difetto o del vizio. Non è però sufficiente scoprire l’evidenza del difetto, ad esempio notare crepe o macchie, ma risalire alle cause in modo da poter attribuire le responsabilità dirette del costruttore. A tale scopo può essere necessaria la perizia di un tecnico. Da segnalare, inoltre, che la responsabilità è in capo al costruttore anche nel caso in cui questi abbia affidato a terzi lo svolgimento dei lavori. Il costruttore è responsabile anche in caso di vizi o difformità dell’opera, come stabilito dall’articolo 1667 del Codice civile, ma la garanzia non ha valore qualora l’acquirente abbia accettato l’opera e le sue eventuali difformità o nel caso in cui i vizi fossero da lui conosciuti o non fossero riconoscibili, ma non siano stati taciuti in mala fede dal costruttore. Per poter far valere i suoi diritti, in questo caso, l’acquirente ha 60 giorni di tempo dal momento in cui viene a conoscenza dei vizi per presentare la denuncia.