Definite le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 26, comma 6-quater, del Decreto-legge 50/2022)
Sono state definite le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (articolo 26, comma 6-quater, del Decreto-legge 50/2022).
In particolare, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 7, del DL Aiuti (“Fondo opere indifferibili”), con riferimento alle lavorazioni eseguite, contabilizzate o annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- per gli appalti di lavori e gli accordi-quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del Decreto-legge Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente, alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le istanze di accesso al Fondo in due finestre temporali:
- dal 1° luglio al 31 luglio 2025, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 maggio 2025;
- dal 1° febbraio al 28 febbraio 2026, relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate nel libretto delle misure dal 1° giugno al 31 dicembre 2025.
Nell’istanza dovranno essere precisati:
- dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
- dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento rispetto a quello determinato contrattualmente, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- entità delle lavorazioni effettuate, con indicazione dello stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- entità delle risorse finanziarie disponibili (articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del DL 50/2022) utilizzate per il pagamento dello stato di avanzamento per cui è presentata l’istanza;
- entità del contributo richiesto;
- estremi del conto di tesoreria o, qualora la stazione appaltante non ne disponga, del conto corrente ordinario per il versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Con riferimento all’entità delle risorse finanziarie disponibili utilizzate per il pagamento dello stato di avanzamento, l’istanza al Fondo è formulabile solo in caso di insufficienza di risorse proprie, che sono:
- a) il 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico, salvo impegni contrattuali già assunti; b) eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente per l’intervento; c) somme derivanti da ribassi d’asta, se non diversamente destinate dalle norme vigenti; d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati e collaudati o certificati dalla stessa stazione appaltante, nel rispetto delle procedure contabili; e) somme derivanti da rimodulazioni del quadro economico degli interventi e della programmazione triennale o elenco annuale.
Il decreto stabilisce i termini entro cui il Ministero esaminerà le domande ricevute:
- entro il 31 ottobre 2025, per istanze presentate dal 1° al 31 luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026, per istanze presentate dal 1° al 28 febbraio 2026.
Per ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico delle domande, emanando decreti direttoriali adottati nei termini indicati.
Il decreto prevede che, adottati i decreti direttoriali di riparto dei fondi, il Ministero trasferisca le risorse alle stazioni appaltanti entro novanta giorni, purché disponibili, rispettando l’ordine cronologico e il limite massimo di spesa previsto dalla normativa.
In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti