(Adnkronos) - Il decreto-legge Infrastrutture (Dl 73/2025), attualmente in fase di conversione in legge, che deve avvenire entro il 20 luglio 2025, ovvero entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 21 maggio a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce diverse novità in tema di realizzazione di infrastrutture strategiche, gestione dei contratti pubblici, corretto funzionamento dei trasporti, gestione del demanio portuale e marittimo. In ambito di infrastrutture, sono previste norme per garantire la tempestiva operatività del cantiere per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Nel dettaglio, il comma 2 dell’art.1 interviene sull’art.4 comma 3 del Dl 35/2023 introducendo l’obbligo di creazione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Ponte, al fine di prevenire controversie e dispute tecniche e per consentire la rapida risoluzione in fase di esecuzione dell’opera. Per quanto riguarda i contratti pubblici, all’art.2 del provvedimento, nel dettaglio viene modificato l’art.140 del Codice dei contratti pubblici sulle procedure di somma urgenza, inserendo il comma 1-bis che introduce tra i criteri che costituiscono la somma urgenza anche la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di particolari eventi come indicati dall’art.7 del Codice di Protezione Civile. In tali casi, la circostanza di somma urgenza persiste fino a che non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento. Con riferimento agli affidamenti diretti, viene eliminata la possibilità di autorizzare l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti previsti dall’art.140, comma 1, ovvero 500 mila euro per i lavori, per un arco temporale massimo di 30 giorni e solo per singole fattispecie non dilazionabili, nei limiti degli importi stabiliti per lo stato di emergenza nazionale. A seguito di tale eliminazione, resta in vigore solo la previsione secondo cui l’affidamento diretto non è ammesso per appalti di lavoro di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea. Il decreto contiene, inoltre, chiarimenti in ambito di subappalti e certificati di esecuzione dei lavori che vengono prodotti dalle stazioni appaltanti. Nel dettaglio, viene limitato il raggio d’azione della disposizione ai procedimenti in corso ovvero a quelli pubblicati prima dell’entrata in vigore del Correttivo Appalti 2025. Infine, per quanto attiene alla possibilità di applicare la revisione dei prezzi “in deroga”, la norma indica due condizioni da rispettare: la coerenza degli accantonamenti per imprevisti con soglia fissata tra il 5% e i l 10% dell’importo dei lavori; la disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante.