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Adnkronos Ultim'ora - 01/07/2025 17:35:00

Nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza

(Adnkronos) - In tema di formazione sulla sicurezza sono state introdotte importanti novità a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province autonome che stabilisce la durata e i contenuti dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi, l’accordo Stato-Regioni aggiorna quanto già in vigore in tema di formazione sulla sicurezza con riferimento a: durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori; modalità per le verifiche finali a cui si devono sottoporre i partecipanti ai percorsi formativi sia iniziali che di aggiornamento; monitoraggio delle attività formative e della corretta applicazione delle norme. Nel dettaglio, il nuovo accordo stabilisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati ai datori di lavoro, dirigenti, preposti. Inoltre, introduce nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di attrezzature specifiche, istituisce percorsi formativi specifici per coloro che lavorano in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, viene previsto un corso di formazione obbligatorio di 16 ore su tematiche giuridiche ed organizzative, con aggiunta di un modulo di 6 ore per i titolari di imprese che operano nei cantieri, con aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni. Nel caso di titolare di impresa edile che abbia anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), oltre al modulo base da 16+6 ore, vengono previste ulteriori 8 ore (16 ore per il settore delle costruzioni) con esercitazioni tecniche, compresa la stesura del Documento di valutazione dei rischi DVR. I soggetti preposti alla sicurezza, oltre alla formazione per i lavoratori, hanno l’obbligo di completare un ulteriore modulo formativo di 12 ore suddiviso in 4 aree tematiche, con aggiornamento biennale o comunque ogni volta che insorgano nuovi rischi. Per i dirigenti di imprese edili, l’accordo stabilisce un corso di formazione di 12 ore con modulo aggiuntivo di 6 ore sulle tematiche legate al cantiere, con aggiornamento ogni 5 anni con un corso di almeno 6 ore. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è invece tenuto a completare un corso intensivo di 120 ore con aggiornamento obbligatorio quinquennale con un modulo di 40 ore per il corretto adeguamento delle competenze alle nuove tecniche e tecnologie in tema di sicurezza. Per quanto riguarda i lavoratori sono previste norme ad hoc per la formazione generale di 4 ore e specifica a seconda della classe di rischio del settore: basso rischio 4 ore, medio rischio 8 ore, alto rischio 12 ore. In tutti i casi, l’aggiornamento deve essere previsto ogni qualvolta si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi e comunque viene previsto un aggiornamento della durata minima di 6 ore con cadenza quinquennale. Infine, in tema di lavoratori in ambienti confinati o a rischio inquinamento, viene prevista una formazione su misura di 12 ore con una sessione pratica di 8 ore. Il nuovo accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning, mista.

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