Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito, in risposta a un interpello della Città metropolitana di Roma Capitale, l’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale.
Il quesito riguardava in particolare il destino dei rifiuti classificati con codice EER 170504 (“Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”) e l’ammissibilità dell’operazione di recupero ambientale R10 in procedura semplificata. Il MASE ha confermato che il nuovo regolamento non esclude tale possibilità: resta infatti valida la disciplina del DM 5 febbraio 1998, che consente l’utilizzo diretto di questi rifiuti per recuperi ambientali, nel rispetto di alcune condizioni tecniche e autorizzative (tra cui il test di cessione e l’approvazione di un progetto da parte dell’autorità competente).
Il Ministero ha quindi ribadito che esistono due percorsi distinti ma compatibili: da un lato, il recupero con rifiuto tal quale in regime semplificato; dall’altro, l’impiego di aggregati recuperati – materiali che hanno cessato di essere rifiuti secondo i criteri del DM 127/2024 – per cui è richiesta l’autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006.
Non è dunque corretto affermare che l’operazione R10 non sia più consentita con il rifiuto EER 170504. La normativa vigente continua a prevedere entrambe le modalità, ciascuna nel proprio ambito regolatorio.
Tutti i dettagli sono riportati nella risposta del MASE, consultabile sul sito del Ministero.