In allegato tre note illustrative pubblicate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n:
Con tali atti di soft law, l’AGCM ha rivisto in modo coordinato i criteri per la determinazione delle sanzioni, la valutazione della compliance e le regole relative ai programmi di clemenza (la c.d. leniency), modificando la propria politica sanzionatoria.
Le nuove Linee Guida sulle sanzioni confermano la metodologia di calcolo di cui alla precedente versione (adottata nel 2014) ma, tenendo conto delle modifiche normative, oltre che della giurisprudenza e della prassi decisionale dell’AGCM dell’ultimo decennio, introducono una serie di elementi di novità, tra cui:
Nell’ambito delle Linee Guida sulla compliance, l’AGCM ha ritenuto di mantenere il beneficio premiale solo per programmi adottati a prescindere dall’avvio di un procedimento istruttorio, prevendendo una riduzione: i) fino al 10%, nel caso di programmi adeguati adottati prima dell’avvio dell’istruttoria che abbiano funzionato efficacemente, permettendo la tempestiva scoperta e interruzione dell’illecito prima dell’avvio; ii) fino al 5%, nel caso di programmi non manifestamente inadeguati adottati prima dell’avvio dell’istruttoria, a condizione che l’impresa integri adeguatamente il programma e inizi a darvi attuazione dopo l’avvio del procedimento (ed entro sei mesi dall’apertura dell’istruttoria); iii) nessuna attenuante per i programmi manifestamente inadeguati o per i programmi adottati ex novo dopo l’avvio dell’istruttoria.
Con riferimento alle Linee Guida sulla leniency sono state introdotte una serie di novità. Tra queste ultime, si segnala che l’AGCM ha introdotto - al pari di altre Autorità di concorrenza europee - tre forcelle di riduzione percentuale della sanzione per i richiedenti che non beneficiano dell’immunità, definite in base all’ordine di arrivo della richiesta di leniency. In particolare: i) il primo richiedente potrà beneficiare di una riduzione tra il 30% e il 50% del valore della sanzione; ii) il secondo richiedente tra il 20% e il 30%; iii) per i richiedenti successivi, la riduzione potrà arrivare al massimo al 20%.
Le nuove Linee Guida sulle sanzioni, sulla compliance e sulla leniency sono applicabili ai procedimenti avviati dopo il 10 marzo 2025. Le prime sono applicabili anche ai procedimenti in corso in tale data nei quali non sia stata notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie.