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News - 26/08/2025

Fondo per il sostegno alla transizione industriale – PNRR (2025) Terzo bando

Le domande possono essere presentate a partire dal 17 settembre 2025.

Pubblicato il decreto per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

La misura ha una dotazione di euro 134.018.568,13.

Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Inoltre, limitatamente ai progetti di formazione del personale strettamente connessi e funzionali al programma di investimento principale, si applica quanto previsto dall’art. 31.

Le istanze per l’accesso alle risorse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 17 settembre 2025.

 

Destinatari

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nel settore manifatturiero sezione C del codice ATECO 2007;
  • non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

 

Cosa finanzia

I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

Maggiore efficienza energetica 

I programmi devono consentire il conseguimento, nell’ambito dell’unità produttiva oggetto dell’intervento, di un livello più elevato di efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa e non devono essere realizzati per conformarsi a norme dell'Unione adottate e in vigore

Impianti energetici (autoconsumo)

I programmi devono essere volti alla realizzazione o installazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili o di idrogeno rinnovabile, impianti di cogenerazione ad alto rendimento e impianti per lo stoccaggio di energia. Gli investimenti dovranno comunque rivestire carattere accessorio, nel limite del 40%, rispetto al complessivo programma di investimento volto all’efficientamento energetico

Uso efficiente delle risorse

I programmi devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Migliore efficienza nell’uso delle risorse attraverso:

  • riduzione netta delle risorse (ad eccezione dell’energia) consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto
  • sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati).

Migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo, decontaminazione e riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio.

Investimenti per migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).

Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale relative ai formatori;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

 

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate agli articoli 12 e 15 del Decreto del Direttore del 23 dicembre 2024, tenendo conto delle variazioni introdotte dal decreto direttoriale 18 luglio 2025.

Si rimanda alla presentazione allegata per informazioni di dettaglio.

 

Modalità di partecipazione

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.

La graduatoria finale sarà resa disponibile nella competente sezione dei siti internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 17 settembre 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2025.

Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.

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