Pubblicato il riscontro a un chiarimento di Confindustria in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori con PCB
Il MASE ha fornito riscontro all’interpello presentato da Confindustria in materia di gestione e smaltimento dei trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB).
Confindustria, con istanza di interpello aveva, infatti, chiesto un chiarimento interpretativo in merito all’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti PCB in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.
In particolare, si chiedeva se, in forza del Regolamento (UE) 2019/1021, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg dovessero comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continuasse a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 209 del 1999.
Nel riscontro, il MASE ha precisato che:
- “Entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm³, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.”;
- il D.lgs. n. 209/1999, che prevedeva l’utilizzo fino al termine della vita utile per i trasformatori con PCB tra 0,005% e 0,05% in peso, “va ora letto alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento […] sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2025”;
- la clausola di salvaguardia contenuta nel Regolamento è volta a preservare le modalità tecniche e operative di smaltimento già stabilite dal D.lgs. 209/1999 e dalla Direttiva 96/59/CE, “ma non anche a derogare alle nuove scadenze fissate dal Regolamento, le cui prescrizioni sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e prevalenti rispetto a norme nazionali divergenti”;
- per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti, “sono autorizzate le operazioni di smaltimento e recupero […] purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti”, tra cui:
- D9 Trattamento fisico-chimico,
- D10 Incenerimento a terra.
In sintesi, il Ministero conferma che l’uso di apparecchiature contenenti PCB è tollerato solo fino al 31 dicembre 2025, termine ultimo non prorogabile.