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News - 26/09/2025

Legge 23 settembre n.132 - Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 23 settembre 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223, del 25 settembre 2025, è stata pubblicata la Legge 23 settembre 2025, n. 132"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 10/10/2025, è composto da 28 articoli, articolati in 6 sezioni:

- Capo I “Principi e finalità”;

- Capo II “Disposizioni di settore”;

- Capo III “Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione”;

- Capo IV “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”;

- Capo V “Disposizioni penali”;

- Capo VI “Disposizioni finanziarie e finali”.

Principi generali

La legge, come indicato all’articolo 1, reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.

Inoltre, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali, recependo e applicando a livello nazionale il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

L’articolo 3, c.1, ribadisce che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Come precisato al comma 4 sempre dell’art.3, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l’esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà e non deve altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo.

L’articolo 5 reca i princìpi in materia di sviluppo economico, prevedendo che lo Stato e le autorità pubbliche promuovano lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina, anche mediante l’applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea.

Disposizioni di settore

Sono previste specifiche disposizioni in materia di:

-Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità;

-Disposizioni in materia di trattamento di dati personali;

-Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro;

-Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione;

-Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria;

-Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale;

-Modifica al codice di procedura civile;

-Uso dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione

Gli articoli 19 e 20 delineano la governance italiana e le azioni di promozione dell’AI.

In particolare, è istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e dall’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale o da loro delegati. Alle sedute del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle Autorità nazionali di cui all’articolo 20 nonché altri soggetti interessati agli argomenti trattati.

Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato.

Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali.

Gli articoli 21, 22 e 23 definiscono invece il pacchetto di misure per sostenere lo sviluppo dell'IA.

Nello specifico, con l’articolo 21 vengono stanziati 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.

L’articolo 22, invece, prevede che rientri tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati l’aver svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Tale misura agevolativa ha la finalità di incentivare il rientro in Italia dei giovani che lavorano all’estero sulla ricerca anche applicata delle tecnologie che riguardano i sistemi di intelligenza artificiale, favorendo così l’implementazione del capitale umano italiano per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Con l’articolo 23 vengono previste le misure finanziarie a sostegno di imprese operanti nei settori cruciali delle tecnologie digitali ovvero nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico.

L’articolo 24 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.

Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

L’articolo 25 disciplina la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Disposizioni penali

All'articolo 26, comma 1, si apportano una serie di modifiche al codice penale per rispondere alle peculiarità degli illeciti compiuti mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

 Il testo della G.U. è allegato.

Seguiranno approfondimenti.

 

 

 

 

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