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News - 20/11/2025

Clausola sociale: intervento TAR Lazio

Il TAR Lazio ha confermato la natura elastica della clausola sociale negli appalti pubblici

Con sentenza dell’8 ottobre 2025 (ricorso n. 2844/2025), il TAR Lazio offre un chiarimento di interesse per le imprese impegnate negli appalti di servizi labour intensive: la clausola sociale non impone l’obbligo di replicare rigidamente l’organizzazione del precedente appalto né quello di garantire al personale assorbito un identico numero di ore di lavoro, purché siano tutelate le condizioni economiche e normative complessive previste dal CCNL.

Il contesto della decisione

La gara oggetto di controversia riguardava un affidamento quadriennale di servizi di pulizia. A seguito di varie esclusioni intervenute in precedenti giudizi, la gara era stata aggiudicata al concorrente collocato al quarto posto. La quinta classificata ha impugnato l'aggiudicazione, lamentando – tra l’altro – che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe violato la clausola sociale, poiché non garantiva agli addetti provenienti dal precedente appalto lo stesso monte ore già riconosciuto.

La clausola sociale: un vincolo non rigido ma compatibile con l’autonomia organizzativa

Il TAR respinge integralmente tale motivo, riaffermando un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa:

la clausola sociale ha natura “elastica” e deve essere interpretata in equilibrio con il principio della libertà d’impresa e della correlata autonomia organizzativa del nuovo aggiudicatario.

Il collegio richiama espressamente la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418), secondo cui:

  • l’impresa subentrante è tenuta a riassorbire il personale indicato dalla stazione appaltante;

  • tale obbligo non si estende al mantenimento inalterato del precedente modello organizzativo, né alla perfetta coincidenza quantitativa delle ore assegnate ai singoli lavoratori;

  • è invece necessario che siano garantite le condizioni economiche e normative minime previste dal CCNL applicabile.

Il caso concreto: redistribuzione delle ore e lavoro supplementare legittimi

La ricorrente sosteneva che la nuova aggiudicataria avesse ridotto le ore ordinarie del personale proveniente dal precedente appalto, sostituendole con lavoro supplementare e così violando la clausola sociale.

Il TAR, sulla base delle giustificazioni depositate, chiarisce invece che:

  • il personale sarà integralmente assorbito;

  • non si verifica alcun peggioramento retributivo, poiché le ore supplementari sono remunerate con una maggiorazione prevista dal CCNL;

  • la diversa distribuzione tra ore ordinarie e ore supplementari rientra nelle legittime scelte organizzative dell’impresa, purché nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo.

In sostanza, ciò che rileva non è la perfetta riproduzione delle ore preesistenti, ma che il trattamento complessivo non risulti peggiorativo e che le scelte organizzative restino compatibili con il quadro normativo.

In sintesi:

  • viene confermato che la clausola sociale non può trasformarsi in un vincolo rigido idoneo a paralizzare l’efficienza organizzativa del nuovo affidatario;

  • richiama il principio del risultato introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che impone di leggere la lex specialis in modo funzionale all’effettivo svolgimento del servizio;

  • valorizza la possibilità dell’impresa di proporre un modello organizzativo più efficiente, anche attraverso una diversa articolazione delle ore di lavoro.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che tutela sia la stabilità occupazionale sia la necessità delle imprese di organizzare il lavoro secondo criteri di efficienza e sostenibilità economica.

 

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