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Staff House – Incentivi per settore Turismo

Pubblicato avviso attuativo DM 18 settembre 2025

Si informa che, in attuazione del decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, è stato adottato il Decreto che dispone le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, la documentazione a corredo delle stesse e ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

L’intervento prevede la concessione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti per la riqualificazione, l’ammodernamento o il completamento di immobili destinati alla realizzazione di alloggi (Staff House), da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

Con successivo provvedimento direttoriale saranno definiti i termini per la presentazione delle domande, che avverrà esclusivamente tramite la procedura informatica del Soggetto gestore Invitalia.

Le risorse disponibili ammontano a euro 54.000.000, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 ed euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Beneficiari

Possono presentare la domanda i soggetti che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere

Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati in allegato.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo fermo restando gli adempimenti previsti per la realizzazione del progetto di investimento dalla normativa di riferimento.

Le imprese si impegnano, pena la decadenza delle agevolazioni, a destinare gli immobili oggetto del progetto di investimento, per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento del progetto medesimo, a favore dei lavoratori impiegati risultanti dal libro unico del lavoro (LUL) ovvero utilizzati in somministrazione, garantendo ai medesimi una riduzione del canone di locazione pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate.

 

Progetti ammissibili

Sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:

  1. interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite
  2. prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000 e non superiori ad euro 5.000.000, al netto dell’IVA
  3. garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati
  4. comportare un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER
  5. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
  6. essere conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale
  7. prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare
  8. rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH

Modalità di presentazione delle domande

Ciascuna impresa proponente può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web www.invitalia.it, nei termini stabiliti con successivo provvedimento.

Ciascuna domanda deve riferirsi ad un progetto di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di interventi su una o più unità immobiliari destinate ad ospitare i lavoratori impiegati. Ciascuna unità immobiliare può essere oggetto di un’unica domanda di agevolazione.

Le domande che non trovano copertura finanziaria sono sospese dalla procedura di valutazione.

 

Spese ammissibili

Rientrano tra le spese ammissibili

  1. Spese per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di una o più unità immobiliari destinate ad ospitare i lavoratori impiegati.

Gli interventi devono comportare un miglioramento della prestazione energetica di ciascuna unità immobiliare misurata in energia primaria di almeno:

  1. il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti
  2. il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi
  3. il 10% rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di recepimento della direttiva, nel caso di edifici nuovi.

La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto per ciascuna unità immobiliare interessata dal progetto di investimento sono stabiliti facendo riferimento alle informazioni e ai dati riportati nella relazione tecnica.

Nel caso di progetto di investimento riferito a più unità immobiliari, sono considerati ammissibili i soli interventi che comportino un miglioramento della prestazione energetica almeno pari alle predette soglie.

Sono escluse le spese relative all’installazione di apparecchiature che generano energia o che utilizzano energia, qualora alimentate da combustibili fossili, compreso il gas naturale;

  1. impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi, nuovi di fabbrica, nonché opere murarie nei limiti del 30% del progetto di investimento ammissibile
  2. solo per le PMI, nel limite del 10% rispetto all’investimento complessivamente ammissibile, le spese relative a consulenze strettamente connesse agli interventi ammissibili purché relative a servizi non continuativi o periodici che esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità
  3. per le imprese di qualunque dimensione, nel limite del 2% rispetto all’investimento complessivamente ammissibile, le spese relative a studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e dell’energia, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili.

Resta fermo che, per le PMI, tali spese per studi e consulenza concorrono anche al raggiungimento del limite indicato alla precedente lettera c)

Le agevolazioni sono concesse per ciascun progetto di investimento, secondo un’intensità massima di aiuto del 30 % delle spese ammissibili ovvero:

  1. qualora il progetto di investimento consista nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio l’intensità di aiuto non può superare il 25 % delle spese ammissibili
  2. qualora il progetto di investimento sia diretto a conformare l’edificio a disposizioni minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione europea e il relativo aiuto è concesso meno di 18 mesi prima dell’entrata in vigore di tali norme, l’intensità di aiuto non può superare il 15% delle spese ammissibili nel caso il progetto consista esclusivamente nell’installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio e il 20% in tutti gli altri casi.

Le intensità possono essere maggiorate, anche cumulativamente, nei seguenti casi:

  1. di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese
  2. di 15 punti percentuali per progetti di investimento effettuati nelle zone a e di 5 punti percentuali per progetti di investimento effettuati nelle zone c
  3. di ulteriori 15 punti percentuali qualora il progetto di investimento determini un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Gli interventi devono comportare un miglioramento delle prestazioni energetiche pari almeno alle percentuali minime previste dall’articolo 38-bis del GBER.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle seguenti intensità massime:

  1. per i progetti di investimento interamente realizzati in aree 107.3.a e 107.3.c
  2. per i progetti di investimento realizzati dalle PMI interamente nelle zone non assistite, nei limiti delle intensità d’aiuto previste dall’articolo 17 del Regolamento GBER

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

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