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News - 24/02/2026

Energivori: apertura sessione suppletiva 2026

Dal 27 febbraio al 31 marzo apertura del Portale per la presentazione alla CSEA, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2026, da parte delle imprese energivore

Con l’art.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel (di seguito Allegato A) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con l’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.

Con tale provvedimento, l’ARERA ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, la quale costituisce una misura di “flessibilità” per le imprese che, per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno successivo.

A tal fine, l’ARERA ha stabilito al comma 3.4 dell’Allegato A l’apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 1° marzo di ciascun anno n per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno n.

Pertanto, la CSEA ha pubblicato la circolare CSEA N. 6/2026/ELT e procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026sessione suppletiva – dal 27 febbraio 2026 fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.

Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALR.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall’Allegato A secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A, per ciascuna annualità di competenza n, con l’eccezione dall’anno 2024, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 50€ per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300€ per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e non è in alcun caso rimborsabile. Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.

La CSEA informa inoltre che le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate conformemente alle condizioni e modalità di cui alla circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

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