Con la deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito l’attuale disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021.
Con tale provvedimento, l’ARERA ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno “n” e per l’individuazione delle imprese con consumo di gas superiore a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici.
A tale fine, l’ARERA ha stabilito al comma 4.4 dell’Allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas l’apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 28 febbraio di ciascun anno n per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno n.
Pertanto, la CSEA ha pubblicato la circolare CSEA N. 5/2026/GAS e procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 – sessione suppletiva - dal 27 febbraio 2026 fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VAL.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dal D.M. 21 dicembre 2021.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato A della deliberazione 541/2022/R/gas, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2023, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile. Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.
Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
La CSEA informa inoltre che le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.