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News - 19/05/2026

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (“Decreto carburanti”)

Legge 13 maggio 2026, n. 79

Nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge 13 maggio 2026, n. 79: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

E’ stato confermato il meccanismo di controllo dei prezzi di vendita dei carburanti previsto dall’art.1 del DL n.33/2026 e non ha subito modifiche anche  l’art.2 del DL n.33/2026, che ridetermina, per il periodo 19 marzo 2026 - 7 aprile 2026, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti , nelle seguenti misure:

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

Si segnala che in base al Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 8 maggio 2026, per il periodo dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, trovano applicazione le seguenti aliquote di accisa:

- benzina: euro 622,90 per 1000 litri;

- oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 472,90 per 1000 litri;

- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: euro 242,77 per mille chilogrammi.

- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

La legge conferma inoltre il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto disciplinato dall’art.3 del DL n.33/2026.

Nel corso dell’iter di conversione, la disposizione ha subito alcune correzioni.

Il beneficio spetta alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di merci, indicate all’art.24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs.n.504/1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

Il credito di imposta è commisurato alla maggiore spesa per l’acquisto di gasolio, impiegato per l’esercizio dell’attività di trasporto, sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno.

Il contributo:

- sarà concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026;

- è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente in compensazione;

- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi, spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi;

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta è demandata ad un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2026

 

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