L'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) ha pubblicato la Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 che chiarisce che taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, seppur per legge classificati come rifiuti urbani, possono essere raccolti e trasportati con veicoli iscritti, oltre che nella categoria 1, anche nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi) a patto che sussistano determinate condizioni tali per cui possa essere applicata la “classificazione a vista”.
Si è ritenuto che, qualora tale classificazione lo permetta, le categorie 4 e 5 “consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati”.