Nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 maggio 2026, n. 96: Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.
Si espongono le novità:
Ambito di applicazione
Il Decreto legislativo si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, per gli aspetti non disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea ed, in particolare, si applica ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.
Definizione di stesso lavoro e di lavoro di pari valore
I contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge devono assicurare sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parita' di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Per «stesso lavoro» si intende la prestazione lavorativa svolta nell'esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, dal CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento.
Per «lavoro di pari valore» si intende la prestazione lavorativa diversa svolta nell'esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento.
Sono consentiti sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione delle retribuzioni, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, a condizione che gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.
La trasparenza retributiva prima dell’assunzione
Ai candidati ad un impiego devono essere fornite indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Tali informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunita' di lavoro.
La trasparenza sulla determinazione delle retribuzioni e sui criteri di progressione economica
I datori di lavoro devono garantire trasparenza sui criteri di determinazione delle retribuzioni e su quelli stabiliti per la progressione economica.
Diritto di informazione
I lavoratori possono ottenere, una volta l'anno, dati sulle retribuzioni medie, per genere, di chi svolge mansioni equivalenti.
Organismo di monitoraggio
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un «organismo di monitoraggio» incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione delle misure previste nel Decreto Legislativo.
Statistiche
A partire dal 31 gennaio 2028 per l'anno di riferimento 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette su base annuale all'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) della Commissione europea i dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, suddivisi per sesso, settore economico, orario di lavoro a tempo pieno o parziale, settore pubblico o settore privato ed eta'.
Seguiranno ulteriori commenti e approfondimenti a cura dell'Area competente.
Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2026