Il MASE segnala due difformità tra le versioni italiana e inglese del Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato alle Autorità competenti italiane che il Regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, presenta nella versione italiana due errori di traduzione rispetto al testo inglese dello stesso Regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti “in lista verde”.
Si tratta, in particolare, dell’ubicazione del soggetto che organizza la spedizione e delle tempistiche di conferma di ricezione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero.
Nel dettaglio, il MASE ha segnalato che:
- la definizione del “soggetto che organizza la spedizione” dei rifiuti soggetti alle procedure semplificate di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157 nel testo italiano non è correttamente tradotta: la giurisdizione cui è sottoposto il soggetto che organizza la spedizione non è quella “nazionale dello Stato membro”, ma quella “del Paese di spedizione”, che può essere in uno Stato membro, ma anche in Stato non membro della UE.
La versione in lingua inglese del suddetto articolo del Regolamento, infatti, recita: "person who arranges the shipment means any of the following natural or legal persons under the national jurisdiction of the country of dispatch, who carries out or plans to carry out a shipment as referred to in Article 4(4) or (5), or who has or plans to have such a shipment carried out...". Nella versione in lingua italiana, invece, la medesima definizione è stata così tradotta: "persona che organizza la spedizione: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione...". La traduzione italiana di "Country of dispatch" avrebbe dovuto essere "Paese di spedizione" di cui alla definizione del successivo punto (13), anziché genericamente "Stato membro".
- le tempistiche di conferma della ricezione del rifiuto da parte dell’impianto di recupero dei rifiuti soggetti alle procedure semplificate di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1157 non sono correttamente tradotte nella versione italiana del Regolamento, in quanto si tratta infatti di “due giorni lavorativi” e non di “due giorni”.
La versione italiana stabilisce infatti che "l’impianto di recupero o il laboratorio conferma alla persona che organizza la spedizione la ricezione dei rifiuti entro due giorni dall’averli ricevuti compilando le voci pertinenti di cui all’allegato VII...". La versione inglese del Regolamento, invece, al medesimo articolo stabilisce che: "The recovery facility or the laboratory shall, within two working days of receipt of the waste, provide confirmation to the person who arranges the shipment that the waste has been received by completing the relevant information contained in Annex VII…”.
Il MASE ha inoltre informato di aver già segnalato gli errori di traduzione alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE che, a sua volta, interesserà il Servizio giuridico del Consiglio dell'UE ai fini della rettifica. In attesa della rettifica, il Ministero dell’Ambiente invita a tenere in considerazione il testo inglese del Regolamento.