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News - 30/06/2026

Conversione in legge del DL 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale (c.d. Decreto lavoro 2026)

Pubblicazione nella G.U. n. 147 del 27 giugno 2026

Nella G.U. n. 147 del 27 giugno 2026 è stata pubblicata la Legge 25 giugno 2026, n. 112: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale".

Si espongono, di seguito, le novità:

Limite di durata dei tirocini extracurriculari

La durata massima dei tirocini extracurriculari non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

Incentivi

Con riferimento all’esonero contributivo introdotto dal Decreto per le imprese in possesso di certificazioni relative a misure di conciliazione vita-lavoro, viene chiarito che l’agevolazione opera esclusivamente per gli anni 2026, 2027 e 2028, mentre nella formulazione originaria del DL l’incentivo appariva strutturale.

Disposizioni in materia di salario giusto

La Legge di conversione introduce una definizione espressa di Trattamento Economico Complessivo (TEC), individuato quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost. nonché come condizione necessaria per l’accesso agli esoneri contributivi introdotti dal Decreto.

Il TEC è costituito da tutte le voci retributive fisse  e  continuative (tra cui le prestazioni di welfare contrattuale), dirette, indirette e differite ad eccezione di quelle voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Viene attribuito al CNEL il compito di estrarre dai contratti collettivi depositati il relativo Trattamento Economico Complessivo e di aggiornare conseguentemente l’archivio nazionale dei contratti collettivi.

Disciplina della contrattazione collettiva di prossimità

Vengono previste novità in materia di contratti di prossimità ovvero gli accordi previsti dall’art. 8 del DL 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, che permettono alle imprese di derogare – entro specifici limiti – alle disposizioni di legge e ai CCNL.  

Rinnovi contrattuali

Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonché meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo, alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.

Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva

In deroga a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 giugno 2026) e fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente disposizione.

Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati

La Legge modifica il computo del limite massimo di durata, pari a 24 mesi, dei contratti a termine prevedendo che siano rilevanti esclusivamente le missioni svolte da lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, invece, viene introdotta la possibilità di svolgere missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per ulteriori 36 mesi rispetto al suddetto limite di 24 mesi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Il limite temporale suddetto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

È nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2026

Seguiranno ulteriori approfondimenti a cura dell’Area competente.

 

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