Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è disponibile la Circolare n.6 dell’8 luglio 2026, che sostituisce il riferimento normativo relativo all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale, una delle attività per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione nella categoria 9, originariamente contenuto nella Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, da considerarsi pertanto abrogata.
La Circolare chiarisce, da un lato, quali sono le attività (sia dirette che indirette) soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.
La Circolare, inoltre, precisa i criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili rispetto alla classe d’iscrizione.