Con la recente sentenza n. 10013 del 17 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio di particolare interesse per stazioni appaltanti e operatori economici: la risoluzione contrattuale per grave inadempimento rappresenta sempre, in via ordinaria, una notizia rilevante ai fini dell’annotazione nel Casellario informatico ANAC.
La pronuncia chiarisce che, nell’ambito della funzione informativa attribuita al Casellario, l’ANAC non è chiamata ad accertare nel merito la fondatezza dell’inadempimento né a sostituirsi al giudice competente. L’Autorità deve invece verificare che la segnalazione non sia manifestamente infondata e che la notizia presenti un’utilità per le finalità proprie del Casellario, ossia consentire alle stazioni appaltanti di disporre di informazioni rilevanti sull’affidabilità degli operatori economici.
Secondo il Consiglio di Stato, la risoluzione per grave inadempimento rientra tra le ipotesi tipiche di annotazione. Per tale ragione l’obbligo motivazionale dell’ANAC in ordine all’utilità della notizia risulta attenuato, salvo la presenza di circostanze eccezionali che rendano evidente l’assenza di qualsiasi interesse informativo.
La decisione conferma inoltre che l’annotazione non presuppone la definizione del contenzioso tra amministrazione e impresa. La pendenza di un giudizio civile o amministrativo sulla legittimità della risoluzione non impedisce, di per sé, l’iscrizione della notizia nel Casellario, purché ricorrano i presupposti di utilità e di non manifesta infondatezza della segnalazione.
Sebbene la vicenda sia maturata sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, i principi affermati conservano rilievo anche nel quadro del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce al Casellario informatico la medesima funzione di raccolta e diffusione delle informazioni rilevanti per la valutazione dell’affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti