Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) 2026/1744 (“Digital Omnibus on AI”), avvenuta il 24 luglio 2026, ed entrato in vigore il 27 luglio 2026, il legislatore europeo è intervenuto sul Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) con l’obiettivo di semplificarne l’attuazione e di coordinarne meglio il calendario applicativo.
Il Digital Omnibus non sospende né differisce in modo generalizzato l’applicazione dell’AI Act. Il regolamento modifica soltanto alcune disposizioni, lasciando invariata la gran parte del calendario di entrata in applicazione previsto dal legislatore europeo. Ne consegue che imprese, pubbliche amministrazioni, provider, deployer e professionisti della compliance devono distinguere tra gli adempimenti effettivamente rinviati e quelli che, invece, rimangono pienamente operativi già dal prossimo 2 agosto 2026.
Quanto ai differimenti introdotti dal Digital Omnibus, le modifiche di maggiore impatto riguardano esclusivamente gli obblighi applicabili ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. In particolare:
La ratio dell’intervento è dichiaratamente quella di consentire un’attuazione più graduale della disciplina, anche alla luce del ritardo nell’adozione degli standard armonizzati, delle specifiche tecniche e degli strumenti operativi necessari per rendere concretamente applicabili numerosi obblighi previsti dall’AI Act. (Eur-Lex)
Il 2 agosto 2026 rimane data centrale delle scadenze. Il rinvio degli obblighi concernenti i sistemi ad alto rischio non significa però che il 2 agosto 2026 perda rilevanza. Al contrario, tale data continua a rappresentare uno dei principali momenti di entrata in applicazione dell’AI Act. Restano infatti operativi numerosi obblighi previsti dal regolamento europeo, tra i quali assumono particolare rilievo quelli disciplinati dall’articolo 50 in materia di trasparenza. Le disposizioni interessano, tra l’altro:
Si tratta di obblighi significativamente diversi rispetto all’articolato sistema di gestione del rischio previsto per l’IA ad alto rischio, ma non per questo meno rilevanti sotto il profilo della compliance organizzativa e documentale.
Per molte organizzazioni il primo impatto concreto dell’AI Act riguarderà proprio queste misure di trasparenza, che richiedono l’adeguamento di procedure interne, informative, processi di sviluppo e modalità di utilizzo degli strumenti di IA generativa.
La scelta europea è stata quella di concedere più tempo agli operatori economici in una fase nella quale numerosi standard tecnici risultano ancora in corso di definizione e il quadro della normazione armonizzata non è stato completato.
Le disposizioni rinviate riguardano proprio i sistemi di intelligenza artificiale potenzialmente più impattanti sotto il profilo dei diritti fondamentali: sistemi utilizzati, ad esempio, nei settori dell’occupazione, dell’istruzione, dei servizi essenziali, delle infrastrutture critiche, della giustizia e della sicurezza. L'esigenza di semplificazione amministrativa e concedere più tempo alle aorganizzazioni interessate ritarda pertanto proprio l’applicazione della parte più significativa dell’AI Act nei contesti nei quali il legislatore europeo aveva individuato i maggiori rischi.
Alla luce dell’esperienza maturata nell’attuazione del GDPR, della NIS2 e degli altri grandi regolamenti europei in materia di digitale e data governance , nel'intenzioen del legsilatore, gli elementi complessi della compliance vanno implementati nel medio periodo e il periodo aggiuntivo dovrebbe essere utilizzato per costruire le fondamenta della governance dell’intelligenza artificiale, vale a dire:
Di seguito una tabella con le principali scadenze
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Data |
Cosa entra in applicazione |
Riferimento |
Stato dopo il Digital Omnibus |
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2 febbraio 2025 |
Divieto dei sistemi di IA a rischio inaccettabile (pratiche vietate) e avvio degli obblighi di alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy), come modificati dal Regolamento (UE) 2026/1744 |
Artt. 5 e 4 AI Act |
Confermato |
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2 agosto 2025 |
Applicazione delle norme sui modelli di IA per finalità generali (GPAI), incluse le disposizioni sui modelli con rischio sistemico |
Titolo VIII AI Act |
Confermato |
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2 agosto 2026 |
Applicazione della maggior parte delle restanti disposizioni dell’AI Act, comprese le regole per autorità competenti, organismi notificati, governance, vigilanza del mercato, sanzioni e gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 (chatbot, contenuti sintetici, deepfake, ecc.), salvo le deroghe introdotte dal Digital Omnibus |
Artt. 50 e 113 AI Act |
Confermato (eccetto gli obblighi espressamente differiti) |
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2 dicembre 2027 |
Entrano in applicazione gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III |
Art. 113 AI Act, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 |
Differito (prima: 2 agosto 2026) |
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2 agosto 2028 |
Entrano in applicazione gli obblighi relativi ai sistemi di IA incorporati nei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’Allegato I |
Art. 113 AI Act, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 |
Differito (prima: 2 agosto 2027) |
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31 dicembre 2030 |
Obblighi specifici per alcuni sistemi di IA ad alto rischio utilizzati da autorità pubbliche già in esercizio prima dell’entrata in applicazione del regolamento (salvo modifiche sostanziali) |
Art. 111 AI Act |
Confermato |
Dunque:
In allegato la Nota di Confindustria sul Digital Omnibus on AI Act dell'8 luglio.
Riferimenti normativi
Testo ufficiale EUR-Lex: Regolamento (UE) 2026/1744 – Digital Omnibus on AI (EUR-Lex)
Testo consolidato dell’AI Act: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) – EUR-Lex