La disciplina dei requisiti di partecipazione dei raggruppamenti temporanei negli appalti di servizi e forniture continua a essere oggetto di precisazioni giurisprudenziali, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Sul tema è intervenuta di recente la sentenza del TAR Lazio n. 13972/2026, che si colloca nell’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato e conferma, per gli appalti di servizi e forniture, l’assenza di una regola generale che imponga la necessaria corrispondenza tra la qualificazione posseduta da ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota della prestazione assunta dalla stessa.
La questione dell'’art. 68, comma 11, e il problema della qualificazione del RTI, assume particolare rilievo operativo sia nella predisposizione della documentazione di gara sia nella costituzione dei raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 68, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, i raggruppamenti e i consorzi ordinari sono ammessi alla gara quando gli operatori che vi partecipano possiedano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore disponga dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare.
La formulazione della disposizione aveva determinato, soprattutto nella prima fase di applicazione del d.lgs. n. 36/2023, alcuni dubbi circa la possibile introduzione anche nel settore dei servizi e delle forniture di un principio generale di necessaria corrispondenza tra requisito posseduto dalla singola impresa e quota di esecuzione ad essa attribuita.
L’orientamento giurisprudenziale che si è progressivamente consolidato esclude tale interpretazione.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con le sentenze 5 dicembre 2025, n. 9599, 30 dicembre 2025, n. 10434, e 5 gennaio 2026, n. 57, ha affermato che l’art. 68, comma 11, non ha introdotto, per gli appalti di servizi e forniture, un principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione dei singoli componenti del raggruppamento.
La regola generale resta pertanto quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al raggruppamento considerato complessivamente, salvo che la legge di gara, in relazione alle caratteristiche della prestazione da affidare, stabilisca espressamente requisiti che debbano essere posseduti pro quota o pro parte dai singoli operatori esecutori.
L’interpretazione trova uno dei suoi principali fondamenti nella distinzione tra la disciplina dei lavori e quella dei servizi e delle forniture.
L’art. 68, comma 11, richiama infatti, in quanto compatibili, le disposizioni dell’Allegato II.12 al Codice. L’art. 30 dell’Allegato disciplina specificamente la qualificazione dei raggruppamenti nel settore dei lavori e prevede la corrispondenza tra qualificazione posseduta e prestazione assunta dall’impresa.
Secondo il Consiglio di Stato, tale disciplina non può essere automaticamente estesa agli appalti di servizi e forniture.
Per questi ultimi deve essere considerata anche la previsione dell’art. 68, comma 9, secondo cui l’offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. La responsabilità del raggruppamento per l’adempimento della prestazione contrattuale concorre quindi a spiegare la possibilità che i requisiti di capacità siano valutati, in via generale, con riferimento al soggetto collettivo nel suo complesso.
Rimane comunque fermo un limite essenziale: l’impresa concretamente incaricata dell’esecuzione deve possedere gli eventuali requisiti specificamente necessari per lo svolgimento della prestazione ad essa affidata. Il principio del cumulo non consente, pertanto, di attribuire a un componente attività per le quali lo stesso sia privo di requisiti che, per legge o per espressa previsione della documentazione di gara, devono necessariamente essere riferiti all’esecutore.
In questi casi è molto importante il ruolo della Lex Specialis e la questione assume particolare rilievo nella predisposizione del bando e del disciplinare. La regola del cumulo non impedisce infatti alla stazione appaltante di richiedere, quando ciò sia giustificato dalla natura e dalle caratteristiche dell’appalto, che determinati requisiti siano posseduti individualmente dai componenti chiamati a eseguire specifiche parti della prestazione.
La lex specialis può quindi prevedere requisiti minimi individuali o stabilire una relazione tra capacità posseduta e attività concretamente eseguita dal singolo componente del raggruppamento. Tali prescrizioni devono tuttavia risultare chiaramente dalla documentazione di gara e trovare giustificazione nelle caratteristiche dell’affidamento.
In assenza di una specifica previsione, non può invece essere ricostruito in via interpretativa un obbligo generale di qualificazione proporzionale alla quota di esecuzione.
Ne deriva che la distinzione fondamentale non è tra raggruppamenti nei quali i requisiti siano o meno distribuiti proporzionalmente tra i partecipanti, ma tra procedure nelle quali la stazione appaltante abbia espressamente previsto requisiti individuali collegati alle prestazioni da eseguire e procedure nelle quali il requisito sia stato richiesto al concorrente unitariamente considerato.
Per le imprese interessate alla partecipazione in forma raggruppata, l’orientamento consente una maggiore flessibilità nella costruzione del RTI.
In linea generale, il requisito di capacità tecnica richiesto dalla gara può essere soddisfatto attraverso la sommatoria delle capacità possedute dai componenti, senza che ciascuno debba necessariamente disporre di una qualificazione quantitativamente corrispondente alla propria quota di esecuzione.
Ciò rende tuttavia ancora più importante l’esame preventivo della documentazione di gara. Occorre verificare se il disciplinare abbia introdotto requisiti minimi in capo ai singoli componenti, abbia individuato prestazioni per le quali sia richiesta una specifica qualificazione dell’esecutore oppure abbia diversamente regolato la distribuzione dei requisiti all’interno del raggruppamento.
Deve inoltre essere mantenuta la distinzione tra il cumulo dei requisiti quantitativi riferibili al raggruppamento nel suo complesso e il possesso delle qualificazioni o delle abilitazioni che, per la loro natura, devono necessariamente appartenere all’operatore chiamato a svolgere la relativa attività.
Sul versante delle Stazioni Appaltanti, l’orientamento giurisprudenziale richiede particolare attenzione nella formulazione della lex specialis.
Qualora le caratteristiche dell’appalto rendano necessario assicurare che ciascun componente disponga di una determinata capacità tecnica in relazione alla parte di servizio affidatagli, tale esigenza deve essere tradotta in una previsione espressa della documentazione di gara.
In mancanza, trova applicazione la regola generale del possesso complessivo del requisito da parte del raggruppamento e non può essere disposta l’esclusione sulla base della sola circostanza che uno dei componenti non possieda individualmente una quota del requisito proporzionale alla prestazione assunta.
La definizione dei requisiti deve inoltre essere coordinata con i principi di accesso al mercato e proporzionalità e con la funzione propria dei raggruppamenti temporanei, che consentono a più operatori di aggregare le rispettive capacità ai fini della partecipazione alla procedura.
In conclusione, le più recenti pronunce consentono quindi di individuare un quadro interpretativo progressivamente più stabile. Negli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non introduce una generale corrispondenza quantitativa tra requisito posseduto dal singolo componente del RTI e quota di esecuzione. Il requisito di capacità può, in via generale, essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
La stazione appaltante conserva tuttavia la possibilità di richiedere una qualificazione individuale o pro quota quando le caratteristiche della prestazione lo rendano necessario, purché tale scelta risulti dalla lex specialis.
Per gli operatori economici, ne deriva la necessità di verificare non soltanto il possesso complessivo dei requisiti da parte del raggruppamento, ma anche l’eventuale presenza nel disciplinare di prescrizioni che richiedano specifiche capacità in capo al singolo esecutore.
Riferimenti
Consiglio di Stato, sez. V, 5 gennaio 2026, n. 57 afferma espressamente che la regola generale per servizi e forniture è il possesso della capacità tecnica da parte del soggetto collettivo nel suo insieme e collega la conclusione anche alla responsabilità solidale prevista dall’art. 68, comma 9.