Con la sentenza 1° giugno 2026, n. 4353, il Consiglio di Stato, Sez. V, è intervenuto sul rapporto tra gli obblighi di approvvigionamento mediante gli strumenti di acquisto centralizzati e la possibilità di rinegoziare, con conseguente proroga della durata, un contratto di servizio energia già in essere.
La pronuncia conferma la sentenza del TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 23 febbraio 2026, n. 126 e assume interesse anche oltre lo specifico settore energetico, in quanto ribadisce la necessità di distinguere gli strumenti eccezionali che consentono la prosecuzione del rapporto con il contraente uscente dagli ordinari meccanismi di acquisizione attraverso le convenzioni messe a disposizione dalle centrali di committenza.
Si esaminano di seguito:
1. Il caso giurisprudenziale
2. Gli obblighi di approvvigionamento centralizzato
3. La rinegoziazione dei contratti di servizio energia
4. La presenza di una nuova convenzione Consip
5. La maggiore convenienza della proposta dell’operatore uscente
6. Il carattere effettivamente innovativo delle prestazioni
7. Continuità del servizio e continuità del contraente
8. Conclusioni e indicazioni operative per le stazioni appaltanti
1. il caso giurisprudenziale
La controversia traeva origine dalla decisione di un’amministrazione regionale di proseguire per un ulteriore periodo il rapporto con l’operatore economico già affidatario del Servizio Integrato Energia – SIE 3, anziché aderire alla successiva convenzione Consip Servizio Integrato Energia – SIE 4, nel frattempo disponibile.
La prosecuzione del rapporto era stata ricondotta alla disciplina contenuta nell’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, relativo ai requisiti e alle prestazioni del contratto di servizio energia.
La disposizione contempla, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, la possibilità di rinegoziare il contratto mediante la previsione di nuove o ulteriori prestazioni e attività finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica, con conseguente possibilità di estensione della durata contrattuale.
Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva ritenuto maggiormente conveniente la proposta formulata dall’operatore uscente, che prevedeva ulteriori interventi di efficientamento energetico.
Al momento della decisione era tuttavia già disponibile la nuova convenzione Consip relativa al medesimo settore, della quale era affidatario un diverso operatore economico.
Quest’ultimo ha quindi contestato la scelta dell’amministrazione di proseguire il precedente rapporto contrattuale anziché ricorrere alla nuova convenzione centralizzata.
2. Gli obblighi di approvvigionamento centralizzato
La questione deve essere inquadrata nel sistema normativo diretto alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso l’aggregazione degli acquisti.
Tra le disposizioni rilevanti assume rilievo l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip e alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento.
A tale disciplina si affiancano le disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012, che hanno rafforzato il sistema degli acquisti centralizzati per determinate categorie merceologiche, tra le quali rientrano anche alcune acquisizioni relative all’energia.
La giurisprudenza ha ricondotto tale sistema non soltanto a finalità organizzative, ma all’esigenza di razionalizzazione e coordinamento della spesa pubblica.
In questa prospettiva, la disponibilità di una convenzione centralizzata applicabile allo specifico fabbisogno dell’amministrazione costituisce un elemento che deve essere verificato prima di procedere attraverso modalità alternative di acquisizione.
La sentenza n. 4353/2026 si colloca in tale quadro e conferma la particolare rilevanza attribuita alle convenzioni Consip quando l’amministrazione rientri nell’ambito soggettivo e oggettivo degli specifici obblighi di approvvigionamento centralizzato.
3. La rinegoziazione dei contratti di servizio energia
Il profilo peculiare della controversia riguarda il coordinamento di tale disciplina con l’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al d.lgs. n. 115/2008.
La disposizione è inserita nella normativa di attuazione della disciplina europea relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e ai servizi energetici e consente, a determinate condizioni, una rinegoziazione del contratto esistente collegata alla realizzazione di ulteriori interventi di efficientamento.
La ratio dell’istituto è pertanto specifica: consentire l’introduzione nel rapporto contrattuale di prestazioni ulteriori che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica, permettendo al contraente di recuperare gli investimenti necessari anche attraverso un prolungamento della durata del rapporto.
Proprio perché comporta la prosecuzione senza una nuova procedura competitiva del rapporto con il precedente affidatario, tale meccanismo assume tuttavia carattere eccezionale rispetto ai principi generali di concorrenza e di contendibilità degli affidamenti pubblici.
Ne deriva, secondo il Consiglio di Stato, la necessità di una interpretazione restrittiva dei relativi presupposti.
Non è quindi sufficiente qualificare formalmente l’operazione come “rinegoziazione” oppure accompagnare la proroga con alcuni interventi aggiuntivi. Occorre verificare in concreto che ricorrano le condizioni alle quali il legislatore ha subordinato l’applicazione dello speciale regime previsto per i contratti di servizio energia.
4. La presenza di una nuova convenzione Consip
Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione secondo la quale lo spazio applicativo della rinegoziazione con proroga deve essere valutato anche alla luce della disponibilità di una nuova convenzione Consip idonea a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione.
La successione nel tempo delle convenzioni centralizzate risponde infatti anche all’esigenza di aggiornare periodicamente le condizioni economiche, tecniche e tecnologiche dell’approvvigionamento.
Di conseguenza, l’esistenza di una convenzione successiva relativa alle prestazioni di interesse dell’amministrazione non può essere neutralizzata mediante il semplice prolungamento del precedente rapporto contrattuale.
Diversamente, un istituto speciale previsto per favorire specifici interventi di efficientamento potrebbe trasformarsi in uno strumento ordinario di prosecuzione del rapporto con il precedente contraente, sottraendo per periodi anche significativi la relativa domanda pubblica al sistema di acquisto centralizzato.
5. La maggiore convenienza della proposta dell’operatore uscente
Particolarmente rilevante è anche il profilo della convenienza economica.
Nel caso esaminato l’amministrazione aveva valorizzato la convenienza della proposta formulata dall’affidatario uscente.
Il Consiglio di Stato non considera tuttavia tale circostanza, isolatamente considerata, sufficiente a legittimare il ricorso alla rinegoziazione.
Occorre infatti distinguere la valutazione economica della proposta dalla preliminare verifica circa la legittimità dello strumento utilizzato.
La maggiore convenienza prospettata dal precedente contraente non determina, di per sé, la possibilità di disapplicare il regime normativo degli acquisti centralizzati quando ricorrano i relativi presupposti.
La verifica della convenienza non può quindi essere utilizzata per trasformare la rinegoziazione in una procedura alternativa alla convenzione Consip. Il passaggio rilevante appare rilevante anche sotto il profilo metodologico: prima deve essere individuato il legittimo canale di approvvigionamento e, nell’ambito di questo, devono essere effettuate le valutazioni economiche previste dall’ordinamento.
6. Il carattere effettivamente innovativo delle prestazioni
La sentenza richiama inoltre la necessità che la rinegoziazione prevista dal d.lgs. n. 115/2008 abbia ad oggetto prestazioni realmente nuove o ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nel contratto.
La possibilità di estendere la durata del rapporto è infatti collegata alla realizzazione di interventi di efficientamento ulteriori e non può essere utilizzata per assicurare semplicemente la continuità delle prestazioni già affidate.
Assume quindi rilievo la verifica sostanziale dell’oggetto della rinegoziazione.
Non è sufficiente che il nuovo assetto contrattuale presenti alcune variazioni rispetto al precedente. Deve essere dimostrato che gli interventi aggiuntivi abbiano consistenza e autonomia tali da giustificare l’applicazione dello speciale regime previsto dalla normativa sull’efficienza energetica.
Anche sotto questo profilo emerge una distinzione tra la proroga funzionale alla realizzazione di nuovi investimenti di efficientamento e la prosecuzione sostanzialmente invariata del precedente servizio.
7. Continuità del servizio e continuità del contraente
Dalla pronuncia emerge inoltre una distinzione utile sul piano operativo tra continuità del servizio e continuità del rapporto con il medesimo operatore economico.
L’esigenza dell’amministrazione di evitare interruzioni nell’erogazione di un servizio essenziale può certamente assumere rilievo nella programmazione degli approvvigionamenti.
Tale esigenza non comporta tuttavia, di per sé, la necessità di mantenere il medesimo contraente.
Quando sia disponibile uno strumento centralizzato idoneo a garantire le prestazioni richieste, la continuità del servizio può essere assicurata mediante l’attivazione tempestiva della nuova convenzione e l’organizzazione del passaggio tra gli operatori.
La continuità gestionale non costituisce quindi un autonomo titolo per prorogare il precedente affidamento.
Ne consegue anche la necessità di programmare con adeguato anticipo la scadenza dei contratti e di verificare tempestivamente l’esistenza e l’effettiva utilizzabilità degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle altre centrali di committenza competenti.
8. Conclusioni e indicazioni operative per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 4353/2026 conferma pertanto l’opportunità, in prossimità della scadenza di un contratto, di svolgere una verifica articolata.
In primo luogo, deve essere accertata l’esistenza di convenzioni o altri strumenti centralizzati applicabili alla categoria merceologica e all’amministrazione interessata.
Occorre quindi verificare se lo strumento disponibile sia concretamente idoneo a soddisfare il fabbisogno, considerando le prestazioni comprese, le caratteristiche tecniche, la disponibilità del lotto territorialmente competente e le condizioni previste dalla relativa documentazione.
Solo successivamente può essere valutata l’eventuale sussistenza di una disposizione speciale che consenta la prosecuzione o la modificazione del precedente rapporto.
Nel caso dei contratti di servizio energia, l’applicazione dell’art. 6 dell’Allegato II al d.lgs. n. 115/2008 richiede una verifica puntuale dei relativi presupposti e delle prestazioni ulteriori che dovrebbero giustificare l’estensione della durata.
Non appare invece sufficiente fondare la scelta sulla sola convenienza economica della proposta dell’operatore uscente o sulla generica esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale.
La decisione del Consiglio di Stato conferma, in definitiva, che la rinegoziazione con proroga costituisce un istituto eccezionale e funzionalmente delimitato, che non può diventare uno strumento ordinario per evitare il passaggio alla nuova convenzione centralizzata disponibile.
Riferimenti