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Documento - 21/08/2026

Verifica dell’anomalia dell’offerta: il termine dell’art. 110 del Codice non è perentorio e il principio del risultato non limita l’istruttoria della stazione appaltante

Con la Sentenza 10 agosto 2026, n. 6457, la Sezione V del Consiglio di Stato interviene sulla disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse prevista dall’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

 

Con la sentenza 10 agosto 2026, n. 6457, la Sezione V del Consiglio di Stato è intervenuta sulla disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse prevista dall’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, soffermandosi, in particolare, sulla natura del termine assegnato all’operatore economico per la presentazione delle spiegazioni e sul rapporto tra l’esigenza di celerità della procedura di affidamento e il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice.

La pronuncia assume rilievo operativo perché esclude che dal nuovo Codice possa ricavarsi una rigida scansione decadenziale della verifica di anomalia. La necessità di pervenire tempestivamente all’aggiudicazione deve infatti essere coordinata con l’esigenza, altrettanto rilevante, di verificare in maniera effettiva l’attendibilità e la sostenibilità dell’offerta destinata a essere posta alla base del contratto.

La questione può essere articolata nei seguenti punti salienti:

  1. la disciplina dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e la natura del termine per le spiegazioni;
  2. la permanenza di uno spazio di discrezionalità nell’istruttoria sull’anomalia;
  3. la possibilità di richiedere ulteriori giustificativi e chiarimenti;
  4. il rapporto con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE;
  5. il significato del principio del risultato nella verifica di anomalia;
  6. le conseguenze operative per stazioni appaltanti e operatori economici.
  7.  

1. Il termine dell’art. 110, comma 2, del Codice

L’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – “Offerte anormalmente basse” stabilisce che le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Il successivo comma 2 prevede che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richieda per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

La questione esaminata dal Consiglio di Stato riguardava la possibilità di attribuire a tale previsione natura perentoria e, conseguentemente, di ricavare dal suo mancato rispetto effetti decadenziali sull’istruttoria relativa all’anomalia.

La risposta della Sezione V è stata negativa.

Secondo la sentenza n. 6457/2026, il termine previsto dall’art. 110, comma 2, non è qualificato dal legislatore come perentorio. A ciò si aggiunge l’assenza di una specifica sanzione collegata alla sua inosservanza.

Il termine deve pertanto essere considerato ordinatorio o sollecitatorio, funzionale ad assicurare la speditezza della procedura ma non tale da determinare automaticamente, per effetto del suo superamento, la consumazione del potere istruttorio della stazione appaltante.

La conclusione si inserisce nella giurisprudenza che, anche sotto la disciplina precedente, aveva escluso una configurazione eccessivamente formalistica della verifica dell’anomalia, riconoscendo all’amministrazione uno spazio adeguato per acquisire gli elementi necessari alla valutazione complessiva dell’offerta.

 

2. La discrezionalità della stazione appaltante nella verifica dell’anomalia

Un secondo profilo affrontato dalla pronuncia riguarda le modalità attraverso le quali deve svolgersi l’istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tuttora valida, anche nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023, la giurisprudenza che riconosce alla stazione appaltante un margine di discrezionalità nella conduzione della verifica.

L’art. 110 non configura infatti un procedimento rigidamente articolato in un numero predeterminato di interlocuzioni tra amministrazione e concorrente. La finalità dell’istituto consiste piuttosto nell’accertare se l’offerta, considerata nel suo complesso, sia seria, sostenibile e concretamente realizzabile.

Ne consegue che la verifica non può essere ridotta a un mero controllo documentale scandito da termini ai quali attribuire automaticamente effetti decadenziali.

Il punto appare particolarmente significativo sul piano applicativo: la celerità della procedura non coincide con la sommarietà dell’istruttoria.

Una verifica eccessivamente compressa potrebbe infatti condurre all’aggiudicazione di un’offerta che non sia stata sufficientemente approfondita sotto il profilo della sostenibilità economica e dell’effettiva capacità dell’operatore di eseguire le prestazioni alle condizioni offerte.

 

3. Ulteriori richieste di giustificativi e interlocuzione con l’operatore economico

La sentenza ha inoltre riconosciuto espressamente che la stazione appaltante, una volta ricevute le prime spiegazioni, può trovarsi nella condizione di non avere ancora risolto tutti i dubbi relativi all’attendibilità dell’offerta.

In tale situazione l’amministrazione può formulare ulteriori richieste di chiarimenti o spiegazioni oppure organizzare un incontro con l’operatore economico finalizzato all’approfondimento degli elementi ancora incerti.

Non emerge dal Codice, secondo il Consiglio di Stato, una disposizione che impedisca alla stazione appaltante di svolgere un’istruttoria il più possibile accurata.

La verifica dell’anomalia mantiene quindi una struttura sostanzialmente dialettica. L’obiettivo non consiste nell’individuare irregolarità formali nei giustificativi, ma nell’acquisire gli elementi necessari per formulare un giudizio consapevole sull’affidabilità complessiva dell’offerta.

Naturalmente, tale possibilità non determina una libertà istruttoria illimitata. Restano applicabili i principi generali della procedura di gara, e in particolare i) parità di trattamento, ii) trasparenza, iii) buona fede e iv) divieto di consentire, attraverso i chiarimenti, una modificazione sostanziale dell’offerta presentata.

Il supplemento istruttorio serve quindi a spiegare e verificare l’offerta, non a consentirne una riformulazione successiva alla scadenza del termine di presentazione.

 

4. Il rapporto con l’art. 69 della direttiva 2014/24/UE

La soluzione è stata ricondotta anche alla disciplina europea.

L’art. 69 della direttiva 2014/24/UE – “Offerte anormalmente basse”, al paragrafo 1, impone alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti quando un’offerta appaia anormalmente bassa rispetto alle prestazioni.

Il successivo paragrafo 3 stabilisce che l’amministrazione valuti le informazioni fornite consultando l’offerente e possa respingere l’offerta soltanto quando gli elementi prodotti non giustifichino in maniera soddisfacente il basso livello dei prezzi o dei costi.

Il modello europeo presuppone pertanto un effettivo confronto tra amministrazione e operatore economico.

Secondo l’impostazione accolta dal Consiglio di Stato, una disciplina nazionale interpretata nel senso di impedire alla stazione appaltante di proseguire gli approfondimenti necessari, nonostante la permanenza di dubbi sull’offerta, risulterebbe difficilmente conciliabile con tale impostazione.

L’istruttoria deve dunque essere sufficientemente approfondita da consentire all’amministrazione di assumere una decisione fondata sulla concreta sostenibilità dell’offerta e non sulla mera osservanza formale di una sequenza procedimentale.

 

5. Il principio del risultato non crea una regola di perentorietà non prevista dal Codice

Particolare interesse riveste il passaggio della sentenza dedicato al principio del risultato, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 – “Principio del risultato”.

Ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il comma 3 qualifica inoltre il principio del risultato come criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto.

La sentenza n. 6457/2026 chiarisce tuttavia un limite importante nell’impiego interpretativo dei principi generali del nuovo Codice: dal principio del risultato non possono essere ricavate regole che l’ordinamento positivo non prevede.

In particolare, dall’esigenza di tempestività dell’affidamento non può essere desunta la perentorietà del termine previsto nell’ambito della verifica di anomalia quando tale natura non risulta dalla disposizione normativa.

Il principio del risultato non opera quindi come strumento per introdurre ulteriori cause di decadenza o automatismi procedimentali.

Al contrario, proprio la nozione di “risultato” deve essere considerata nella sua dimensione complessiva: l’obiettivo della stazione appaltante non è soltanto quello di aggiudicare rapidamente, ma quello di individuare un contraente in grado di eseguire correttamente il contratto alle condizioni offerte.

La tempestività costituisce pertanto una componente del risultato, ma deve essere coordinata con la qualità della scelta amministrativa e con l’affidabilità dell’operatore economico.

 

6. Le conseguenze operative

La pronuncia offre alcune indicazioni utili sia alle stazioni appaltanti sia agli operatori economici.

Per le prime, la sentenza conferma che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, deve essere rispettato nell’ordinario svolgimento della procedura, ma non determina un automatismo decadenziale tale da impedire ulteriori approfondimenti.

Qualora i primi giustificativi non consentano di sciogliere i dubbi sull’offerta, possono quindi essere richiesti ulteriori elementi, purché l’istruttoria rimanga finalizzata alla verifica dell’offerta originariamente presentata e non si trasformi in un’occasione per modificarne successivamente il contenuto.

Per gli operatori economici, la decisione conferma parallelamente l’importanza di predisporre giustificazioni complete e documentate, ma esclude che il confronto sulla congruità debba necessariamente esaurirsi in un’unica interlocuzione.

Sotto un profilo più generale, la sentenza contribuisce a precisare la funzione dei principi generali collocati nella parte iniziale del nuovo Codice. Il principio del risultato costituisce un criterio interpretativo ed applicativo di particolare rilevanza, ma non può sostituirsi alle singole disposizioni né introdurre vincoli, termini perentori o conseguenze decadenziali che il legislatore non abbia previsto.

Ne emerge un equilibrio tra due esigenze entrambe riconducibili alla corretta amministrazione della gara: da un lato, evitare che la verifica di anomalia si prolunghi senza ragione, ritardando l’aggiudicazione; dall’altro, impedire che l’esigenza di accelerazione determini una verifica incompleta della sostenibilità dell’offerta.

In questa prospettiva, la sentenza n. 6457/2026 conferma che il risultato perseguito dal Codice non è la mera rapidità dell’aggiudicazione, ma l’affidamento tempestivo di un contratto effettivamente eseguibile alle condizioni offerte.

Riferimenti

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 1 – “Principio del risultato”, commi 1 e 3;
  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 110 – “Offerte anormalmente basse”, in particolare commi 1 e 2;
  • direttiva 2014/24/UE, art. 69 – “Offerte anormalmente basse”, in particolare paragrafi 1 e 3;
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457;
  • tra i precedenti richiamati sul carattere non rigidamente formalizzato della verifica di anomalia: Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666; Sez. III, 20 ottobre 2025, n. 8107; Sez. VII, 30 luglio 2024, n. 6854; Sez. V, 26 luglio 2022, n. 6577; Sez. V, 3 maggio 2021, n. 3472.

 

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