In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 21, comma 1, del D.M. n. 59 del 2023, il MASE ha emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026 recante le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.
Il “degrado temporaneo” è una situazione di mancata funzionalità dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario digitale che impedisce la continuità delle attività di gestione del formulario stesso. Le imprese che riscontrano tale degrado temporaneo devono poterne dare evidenza salvando i messaggi di errore visualizzati nell’area riservata di RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al formulario digitale, in caso di utilizzo dei servizi di supporto, oppure salvando gli specifici codici di risposta derivanti dai servizi di interoperabilità, in caso di utilizzo di software gestionali.
Le misure di emergenza illustrate nell’Allegato I al Decreto Direttoriale, sono finalizzate a consentire la continuità delle attività di gestione del formulario digitale in caso di “degrado temporaneo” dei servizi di RENTRI, consentendo di derogare alla forma digitale del formulario durante la gestione dello stesso. Pertanto, le misure si applicano a tutto il ciclo del formulario digitale, dalla sua emissione fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.
In particolare, qualora il degrado impedisca l’emissione del FIR digitale, l’operatore può emettere il formulario in formato cartaceo; se il problema si verifica durante il trasporto o in fase di accettazione da parte del destinatario, è invece possibile integrare e sottoscrivere con firma autografa la stampa del FIR digitale, che da quel momento viene gestita secondo il regime previsto per il formulario cartaceo. In tali casi, l’operatore interessato deve inoltre compilare la dichiarazione prevista dall’Allegato e trasmetterla via PEC entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del degrado, allegando almeno un’evidenza del malfunzionamento.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link.
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