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News - 18/09/2026

Pubblicato il Decreto-Legge n. 162/2026: misure urgenti su carburanti, autotrasporto e fisco

Nuovo taglio delle accise sul gasolio. Estensione al mese di ottobre del credito d’imposta per gli autotrasportatori. Esenzione per il 2027 dal bollo per auto fino a 80 kW e per le moto e proroga al 1° dicembre 2026 della tassa sui mini-pacchi extra UE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, recante "Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale", approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2026.

Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2026, introduce le seguenti principali misure:

1. Riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio
L'articolo 1 rimodula l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante che viene rideterminata in 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e in 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026. Rispetto all'aliquota ordinaria, il beneficio complessivo per il consumatore, IVA inclusa, è pari a 12,2 centesimi al litro nella prima fase e 6,1 centesimi al litro nella seconda. Nel primo periodo l'agevolazione è estesa anche ai gasoli paraffinici HVO e al biodiesel conformi alla normativa europea. 

2. Proroga del sostegno all'autotrasporto
Vengono prorogate da settembre a ottobre alcune misure già previste per il settore dell'autotrasporto, con ulteriori 21,2 milioni di euro stanziati per il 2026. 

3. Esenzione bollo auto 2027
Per il 2027 è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo auto per un solo veicolo regolarmente assicurato. Per le autovetture, l'agevolazione riguarda le persone fisiche titolari di veicoli a benzina o gasolio, anche ibridi, con potenza non superiore a 80 kW (circa 109 CV), per i versamenti con termine ordinario tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. In caso di più veicoli agevolabili, si applica a quello con potenza più bassa. La misura si estende, a determinate condizioni, anche a motocicli e ciclomotori a benzina. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, l'applicazione è subordinata a un accordo specifico, con uno stanziamento compensativo complessivo di 2,2935 miliardi di euro per il 2027.

4. Diritto allo studio universitario
L'articolo 5 incrementa di 288 milioni di euro per il 2026 il Fondo integrativo statale per le borse di studio universitarie, a sostegno degli interventi regionali in materia

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione (entro il 16 novembre 2026), termine entro il quale il testo potrà subire modifiche in sede di conversione.

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